Com’è noto, nella scuola primaria l’orario di lavoro è composto da 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, a cui vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Nel caso di posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo, questi devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL.
Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali.
A tali ore si aggiungono rispettivamente:
- 1 ora di programmazione per ogni 11 ore
- 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.
Ne consegue, pertanto, che:
- da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione.
- da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.
La Circolare Supplenze 2023/2024 chiarisce che tale criterio vale anche per gli spezzoni di educazione motoria nella scuola primaria, come precisato dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 settembre 2022, n. 2116. La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS).
Va ricordato che lo scorso anno sebbene la nota 9 settembre 2022 n. 2116 facesse riferimento alla necessità di prevedere, come per gli altri spezzoni della scuola primaria, una o due ore di programmazione, in molti casi gli spezzoni non erano stati inseriti tra le disponibilità della piattaforma INS senza l’aggiunta delle ore in questione.
La nota del 9 settembre 2022, prevedeva che:
L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione“. Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.


