É stato emanato il Decreto Ministeriale n. 933 del 02-08-2022 che detta Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM.
Nei giorni scorsi era stato emanato l’analogo decreto relativo alle istituzioni universitarie.
A decorrere dell’a.a. 2022-2023, le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e le Università facilitano la contemporanea iscrizione degli studenti, secondo le modalità previste dal presente decreto, avuto riguardo alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.
Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.
È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508 del 1999.
L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere anche per corsi accreditati ai sensi dell’art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Istituzioni estere, e di titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interistituzionali nazionali si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
È consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM.
Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE DELLA FREQUENZA CONTEMPORANEA
Ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, entro i limiti disposti dalla normativa vigente (DPR 212-2005), al fine di soddisfare gli obblighi di frequenza, le Istituzioni AFAM, limitatamente agli insegnamenti a carattere teorico, e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici possono consentire agli studenti di usufruire di attività formative erogate a distanza, ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tale agevolazione da parte delle Istituzioni.
Ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria.
In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di autonome disposizioni riportate nel regolamento didattico dell’Istituzione. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.
Nel caso di corsi di studio con frequenza obbligatoria prevista dai rispetti regolamenti didattici dei corsi di studio, le Istituzioni AFAM possono disciplinare, su istanza degli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio, modalità organizzative e scansioni temporali anche in deroga a quanto previsto nei regolamenti didattici atte a facilitare la fruizione e la frequenza delle attività formative previste come obbligatorie. Ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti delle istituzioni AFAM ricorrono a modalità di erogazione della didattica flessibili, concentrando le attività formative in periodi limitati di tempo, anche al di fuori della scansione temporale prevista dal calendario didattico, al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dei quali uno, o entrambi, prevedano la frequenza obbligatoria.
RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Le strutture didattiche delle Istituzioni AFAM e degli Atenei, sulla base di quanto disposto dai rispettivi regolamenti didattici procedono, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto, purché i risultati di apprendimento siano coerenti con gli obiettivi formativi dell’altro corso di studio. Nel caso di attività formative coincidenti in due corsi di studio AFAM diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente agli studenti, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi previsti nei regolamenti didattici. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative svolte in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
MECCANISMI DI CONTROLLO E VERIFICA
Sino alla definizione di un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, realizzato anche attraverso l’implementazione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore di cui all’art. 62- quinquies del CAD, le Istituzioni AFAM e gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione. All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso di alta formazione artistica musicale e coreutica o universitario autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni.
La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all’interno della stessa Istituzione oppure un trasferimento di corso tra Istituzioni diverse.
Le modalità di raccordo della raccolta delle informazioni di cui al comma 1 con il curriculum dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sono definite con apposita convenzione da stipulare tra le competenti Direzioni generali del Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione.
DIRITTO ALLO STUDIO
Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione.
Ai fini della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.
Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa della medesima Istituzione.


