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sabato, Giugno 3, 2023
Homenormativa scolasticaDimissioni volontarie del personale docente di ruolo: indicazioni operative

Dimissioni volontarie del personale docente di ruolo: indicazioni operative [Nota Ambito di Brescia]

L’ambito territoriale di Brescia ha emanato la nota n. 9951 del 26 novembre 2021 con la quale si forniscono indicazioni operative in caso di dimissioni del personale docente di ruolo (con contratto a tempo indeterminato). 

La norma di cui all’articolo 1 del DPR 28/4/1998, n.3511 prevede che il docente possa presentare dimissioni in corso d’anno a far data dal 1° settembre dell’anno successivo ovvero per il successivo anno scolastico.

Parallelamente a seguito della privatizzazione del pubblico impiego nel 1993 l’art. 23 del CCNL comparto scuola prevede un termine di preavviso diverso in base all’anzianità di servizio:

1. 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
2. 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
3. 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

Questo doppio binario normativo prevede in entrambi i casi il rispetto di un preavviso a tutela delle attività didattiche, una volta rispettato il periodo di preavviso le dimissioni, seppur successive al termine ultimo ordinario per la comunicazione delle cessazioni – di norma 31 marzo, con decorrenza 1 settembre verranno registrate con la causale CS11 – cessazione dal servizio per dimissioni volontarie.

Anche nel caso in cui il docente dia il preavviso previsto, dovrà prestare servizio sino al termine certamente delle lezioni e delle attività in presenza e il rapporto di lavoro cesserà dal 1° settembre.

Qualora il docente pretenda le dimissioni immediate, ovvero una decorrenza diversa dal 1 settembre, si suggerisce di attivare la procedura di decadenza e di risolvere il rapporto per decadenza, dopo che la scuola abbia preso atto della volontà del dipendente di lasciare il servizio. Le dimissioni verranno registrate con la causale CS07 – decadenza dall’impiego.

Nel caso in cui invece il dipendente abbandoni il servizio senza giustificato motivo, il Dirigente scolastico valuterà se il comportamento assunto dal docente sia passibile di procedimento disciplinare il Dirigente trasmetterà gli atti all’UCPD (Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari).

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