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Contrattazione d’istituto: qual è la durata del contratto collettivo integrativo di istituto? [Orientamento ARAN]

Accanto al contratto collettivo nazionale (CCNL) la contrattazione collettiva prevede la possibilità di ricorrere alla contrattazione integrativa che può svolgersi:

  1. livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
  2. a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
  3. a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale,.

É esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli, ferma restando la possibilità per i contratti ingrativi nazionali o regionali di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.

L’art. 22 comma 4 del CCNL 2018 individua le materie oggetto della contrattazione integrativa. In particolare, sono oggetto della contrattazione a livello di istituzione scolastica ed educativa:

  • l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto;
  • i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
  • i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
  • i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
  • i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  • i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
  • i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
  • i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.

LA DURATA DEL CONTRATTO D’ISTITUTO
L’ARAN con l’orientamento CIRS106 ha fornito chiarimenti sulla durata del contratto d’istituto. 

Nell’Orientamento si richiama l’art. 7, comma 3, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/4/2018 prevede espressamente che:

Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.”

 Il successivo comma 10 precisa inoltre che 

“I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.”

Da quanto sopra esposto consegue la cadenza triennale del contratto integrativo, il quale deve contenere tutte le sezioni normative e la ripartizione del fondo quantomeno in riferimento alla prima annualità.

I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono, qualora si renda opportuno o necessario, essere negoziati con cadenza annuale.

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