Importante novità per i docenti che superano positivamente il periodo di formazione e prova e risultano contemporaneamente inseriti nella graduatoria di merito di un altro concorso ordinario.
Il Decreto-legge PA 2026, all’articolo 5, comma 2, modifica direttamente l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introducendo un’eccezione alla cancellazione dalle graduatorie conseguente alla conferma in ruolo.
La nuova disposizione stabilisce che, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente continua a essere cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali risulta inserito e viene confermato in ruolo nella scuola in cui ha svolto il periodo di prova.
Viene però introdotta una fondamentale eccezione:
«La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari».
Di conseguenza, il docente che supera positivamente l’anno di prova non viene più cancellato dalla graduatoria di merito di un altro concorso ordinario nella quale risulta inserito.
La modifica risolve in particolare il problema dei docenti che, dopo essere stati assunti attraverso una procedura concorsuale, abbiano nel frattempo superato un altro concorso e siano ancora in attesa della relativa proposta di assunzione.
Come cambia l’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017
La portata della modifica si comprende confrontando la nuova formulazione con la disciplina precedente.
L’articolo 13, comma 5, collegava al superamento del test finale e alla valutazione positiva del periodo di formazione e prova due effetti: la conferma in ruolo e la cancellazione dalle altre graduatorie nelle quali il docente risultava inserito.
Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, art. 5, comma 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07 agosto 2026 non elimina questa regola generale, ma ne restringe l’ambito di applicazione.
Il nuovo primo periodo dell’articolo 13, comma 5, stabilisce infatti:
«In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari».
La tecnica normativa utilizzata è quindi quella dell’eccezione alla regola generale.
Da una parte resta ferma la cancellazione dalle graduatorie individuate dal primo periodo; dall’altra il legislatore sottrae espressamente a tale effetto le graduatorie dei concorsi ordinari.
È questo il punto centrale della modifica.
Quali graduatorie vengono salvaguardate e quali no
L’eccezione riguarda esclusivamente le graduatorie derivanti da concorsi ordinari. Pertanto, il docente confermato in ruolo può continuare a permanere nella graduatoria di merito di un altro concorso ordinario che abbia superato.
La disposizione assume particolare rilievo per le procedure concorsuali PNRR, che si collocano nell’ambito delle procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento del personale docente.
Il caso tipico è quello del docente che:
- viene assunto attraverso una prima procedura concorsuale;
- durante l’anno di prova partecipa a un successivo concorso ordinario;
- supera anche la seconda procedura;
- non riceve immediatamente una nuova proposta di assunzione;
- conclude nel frattempo positivamente il periodo di prova sul primo ruolo.
Con la precedente disciplina, la conferma in ruolo poteva determinare la cancellazione anche dalla graduatoria del secondo concorso.
Con la nuova formulazione dell’articolo 13, comma 5, questa cancellazione non può più essere disposta se la seconda graduatoria deriva da un concorso ordinario.
Diversa è invece la situazione delle altre graduatorie.
Il primo periodo continua espressamente a fare riferimento alle graduatorie concorsuali, alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie d’istituto. L’unica categoria sottratta alla cancellazione dal secondo periodo è quella dei concorsi ordinari.
Ne consegue che restano soggette alla cancellazione:
- le graduatorie ad esaurimento (GAE);
- le graduatorie d’istituto;
- le graduatorie concorsuali che non rientrano nell’eccezione prevista per i concorsi ordinari.
Sotto quest’ultimo profilo, la formulazione letterale porta a ritenere che le graduatorie derivanti da concorsi o procedure straordinarie continuino a essere soggette alla cancellazione, non essendo ricomprese nell’eccezione espressamente prevista dal legislatore.
In sintesi:
| Graduatoria | Effetto dopo il superamento positivo dell’anno di prova |
|---|---|
| GM di altro concorso ordinario | Permanenza in graduatoria |
| GM di procedura straordinaria | Cancellazione |
| GAE | Cancellazione |
| Graduatorie d’istituto | Cancellazione |
| GPS | Non comprese nella cancellazione prevista dall’art. 13, comma 5 |
Quando si producono gli effetti della cancellazione
La modifica non interviene sul momento nel quale la cancellazione opera.
L’articolo 13, comma 5, continua a collegare gli effetti al superamento del test finale e alla valutazione finale positiva del periodo di formazione e prova.
Pertanto, la cancellazione non consegue alla semplice assunzione né alla presa di servizio.
Non è sufficiente:
- accettare la nomina;
- sottoscrivere il contratto;
- iniziare l’anno di prova;
- essere destinatari di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
L’effetto si produce quando il periodo di formazione e prova viene concluso positivamente e il docente viene confermato in ruolo, quindi a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Se il periodo di prova viene rinviato perché non valutabile oppure deve essere ripetuto, la cancellazione non opera fino all’eventuale superamento del test finale e alla valutazione finale positiva.
Su questo aspetto la disciplina resta quindi sostanzialmente invariata. La modifica del Decreto PA riguarda quali graduatorie vengono interessate, non il momento nel quale opera il meccanismo.
Il caso dei concorsi PNRR
La questione è diventata particolarmente rilevante per effetto del susseguirsi delle procedure concorsuali collegate al PNRR.
Si pensi, ad esempio, a un docente assunto sulla A-12 attraverso una procedura PNRR e che, durante l’anno di prova, superi un successivo concorso PNRR per la A-11.
Se il docente conclude positivamente il periodo di prova sulla A-12 prima di ricevere la proposta di assunzione sulla A-11, la nuova disposizione consente di conservare la posizione nella graduatoria del secondo concorso ordinario.
Il superamento dell’anno di prova sul primo ruolo non determina quindi più, di per sé, la perdita della possibilità di essere successivamente assunto attraverso l’altra procedura ordinaria.
La norma tutela la posizione acquisita in graduatoria; non determina, naturalmente, la costituzione contemporanea di due rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora il docente riceva successivamente una proposta di assunzione dalla seconda graduatoria, dovrà decidere se mantenere il ruolo già posseduto oppure accettare la nuova nomina secondo le regole applicabili alle operazioni di immissione in ruolo.
Graduatorie straordinarie: resta il depennamento
Particolare attenzione deve essere riservata alle graduatorie derivanti da procedure straordinarie.
Il legislatore avrebbe potuto escludere dalla cancellazione tutte le «graduatorie concorsuali», ma non lo ha fatto.
Ha invece utilizzato un’espressione specifica:
«graduatorie dei concorsi ordinari».
La deroga quindi si riferisce esclusivamente ai concorsi ordinari. Le graduatorie di procedure straordinarie continuano pertanto a ricadere nella previsione generale relativa alle «graduatorie concorsuali».
GAE e graduatorie d’istituto
Per le Graduatorie ad esaurimento non cambia nulla.
Il nuovo testo continua espressamente a includerle tra le graduatorie dalle quali il docente viene cancellato dopo il superamento positivo del periodo di prova.
La stessa conclusione vale per le graduatorie d’istituto, anch’esse espressamente richiamate dall’articolo 13, comma 5.
La modifica normativa non contiene alcuna deroga riferita a queste due tipologie di graduatoria.
Non sarebbe pertanto corretto interpretare la novità come una generale abolizione del depennamento conseguente alla conferma in ruolo.
La novità riguarda unicamente la salvaguardia delle graduatorie dei concorsi ordinari.
E le GPS?
Le Graduatorie provinciali per le supplenze meritano un discorso distinto.
Le GPS non sono indicate nell’articolo 13, comma 5, né nella vecchia né nella nuova formulazione.
Già le precedenti indicazioni ministeriali avevano chiarito che la cancellazione generalizzata connessa alla conferma in ruolo non riguardava le GPS. Ciò non significa, tuttavia, che un docente di ruolo possa utilizzare senza limiti qualsiasi posizione GPS.
Resta infatti applicabile la disciplina contrattuale relativa agli incarichi a tempo determinato accettabili dal personale di ruolo, oggi contenuta nell’articolo 47 del CCNL Istruzione e ricerca che consente ai docenti di ruolo di accettare supplenza al 30 giugno\31 agosto solo per distinta classe di concorso o tipologia di posto rispetto all’attuale classe di concorso\tipologia di posto di appartenenza.
