Si ripropone, per l’anno scolastico 2026/2027, la questione dei docenti vincitori dei concorsi PNRR per la scuola secondaria che, al momento dell’assunzione, non sono ancora in possesso dell’abilitazione e vengono pertanto assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Lo scorso anno il legislatore era intervenuto con una disposizione specifica che aveva consentito, a determinate condizioni, di trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato già nel corso dello stesso anno scolastico, facendo decorrere dalla data di conseguimento dell’abilitazione anche il periodo annuale di formazione e prova.
Per il 2026/2027, allo stato attuale, un’analoga previsione non è stata introdotta.
La questione è stata posta in questi giorni all’attenzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito anche dalle organizzazioni sindacali.
La FLC CGIL, in occasione dell’informativa tenutasi al Ministero il 16 settembre, ha sollevato il tema dei docenti assunti attraverso i concorsi PNRR ancora privi dell’abilitazione, ma destinati a conseguirla entro dicembre. Secondo il sindacato, è penalizzante che questi docenti non possano svolgere nello stesso anno scolastico il percorso di formazione e prova a causa anche dei ritardi connessi all’avvio dei percorsi abilitanti.
Sul medesimo tema è intervenuta anche la UIL Scuola, che con una lettera del 17 settembre 2026 indirizzata al Ministero ha chiesto un nuovo intervento normativo, questa volta di carattere strutturale, in modo da evitare che il problema debba essere affrontato anno per anno attraverso disposizioni derogatorie.
Cosa prevede la disciplina per i vincitori non ancora abilitati
Il problema riguarda in particolare i vincitori delle procedure concorsuali per la scuola secondaria che hanno potuto partecipare al concorso senza essere ancora abilitati, sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina transitoria.
Le istruzioni operative per le immissioni in ruolo 2026/2027, allegate al DM n. 136 del 10 luglio 2026, disciplinano anche la posizione dei vincitori delle procedure concorsuali PNRR, comprese quelle bandite con DDG n. 2575/2023, DDG n. 3059/2024 e DDG n. 2939/2025.
Per gli aspiranti che rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18-bis, comma 4, del D.lgs. 59/2017 e che non risultano abilitati al momento della stipula, è prevista la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Il meccanismo discende direttamente dal D.lgs. 59/2017: il vincitore non ancora abilitato sottoscrive inizialmente un contratto annuale, completa il percorso universitario o accademico necessario, consegue l’abilitazione e, successivamente, accede al contratto a tempo indeterminato e al periodo annuale di formazione e prova.
Diversa è invece la situazione di chi, pur avendo partecipato al concorso attraverso uno dei canali che consentivano la partecipazione senza abilitazione, ha già conseguito il titolo abilitante prima della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato: in questo caso può essere assunto direttamente a tempo indeterminato e svolgere il periodo di formazione e prova.
Il nodo riguarda quindi soprattutto coloro che conseguono l’abilitazione dopo aver già preso servizio con contratto a tempo determinato.
Lo scorso anno era stata prevista una soluzione specifica
Per comprendere la questione occorre ricordare quanto accaduto nel 2025.
Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, successivamente convertito nella legge 5 giugno 2025, n. 79, aveva introdotto una disposizione eccezionale riferita all’anno scolastico 2025/2026.
La norma stabiliva che i vincitori interessati che avessero conseguito l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 potessero essere assunti a tempo indeterminato dalla data stessa di conseguimento dell’abilitazione.
Quella data rappresentava anche il termine iniziale dell’anno di formazione e prova da svolgere nel 2025/26.
In concreto, il meccanismo era il seguente:
presa di servizio con contratto a tempo determinato → conseguimento dell’abilitazione entro il 31 dicembre → assunzione a tempo indeterminato → avvio nello stesso anno scolastico del periodo di formazione e prova.
Si trattava di una disposizione particolarmente importante perché evitava che il semplice fatto di conseguire l’abilitazione qualche settimana o qualche mese dopo l’inizio dell’anno scolastico producesse lo slittamento dell’intero anno di prova.
Come avevamo spiegato nel nostro precedente approfondimento, la disposizione consentiva dunque ai vincitori che si abilitavano entro il 31 dicembre 2025 di non dover attendere il 2026/27 per svolgere il periodo di formazione e prova.
La misura aveva tuttavia carattere espressamente limitato all’anno scolastico 2025/2026.
Nel 2026/27 quella deroga non è stata riproposta
È proprio questo il punto centrale della questione.
Nel quadro normativo attualmente vigente per l’anno scolastico 2026/2027 non è stato riprodotto il meccanismo straordinario che lo scorso anno consentiva al vincitore assunto inizialmente a tempo determinato di essere assunto a tempo indeterminato in corso d’anno, una volta conseguita l’abilitazione entro il termine previsto, e di iniziare contestualmente il periodo di formazione e prova.
La disciplina ordinaria contenuta nel D.lgs. 59/2017 prevede sì che, conseguita l’abilitazione, il vincitore venga successivamente assunto a tempo indeterminato e sottoposto al periodo annuale di prova, ma manca per il 2026/27 quella specifica disposizione che lo scorso anno aveva consentito di anticipare tali effetti e di far partire l’anno di prova già durante il medesimo anno scolastico.
È su questo aspetto che si stanno concentrando le richieste sindacali.
La FLC CGIL: non penalizzare chi consegue l’abilitazione entro dicembre
La questione è stata sollevata dalla FLC CGIL il 16 settembre 2026, a margine dell’incontro convocato dal Ministero per l’informativa sulla revisione delle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi ordinari.
Il sindacato ha richiamato in particolare la situazione dei docenti assunti attraverso i concorsi PNRR ancora privi dell’abilitazione e che conseguiranno il titolo entro dicembre.
Secondo la FLC CGIL, non è corretto che questi docenti non possano svolgere il percorso di formazione e prova nello stesso anno scolastico e risultino quindi penalizzati da tempistiche che dipendono anche dai ritardi connessi all’avvio dei corsi abilitanti.
Il problema assume particolare rilievo proprio perché i tempi di attivazione, svolgimento e conclusione dei percorsi abilitanti non dipendono esclusivamente dai singoli candidati, ma sono condizionati dall’organizzazione delle Università e delle istituzioni AFAM e dalle tempistiche complessive del sistema di accreditamento e attivazione dei corsi.
UIL Scuola: serve una norma strutturale
Sul medesimo tema è intervenuta il giorno successivo anche la UIL Scuola, con una richiesta più specificamente indirizzata alla modifica del quadro normativo.
Il Segretario generale Giuseppe D’Aprile ha chiesto al Ministero un intervento che consenta ai docenti vincitori dei concorsi PNRR, assunti a tempo determinato perché non ancora abilitati, di ottenere, una volta conseguita l’abilitazione, l’assunzione a tempo indeterminato e l’avvio nello stesso anno scolastico del periodo di formazione e prova.
La UIL ricorda che la medesima problematica era già stata posta nel 2024 e aveva poi trovato una soluzione proprio attraverso il decreto-legge n. 45/2025.
Quella soluzione, tuttavia, aveva carattere temporaneo ed era circoscritta all’anno scolastico 2025/26.
Secondo il sindacato non sarebbe quindi opportuno continuare ad affrontare ogni anno la stessa problematica attraverso interventi emergenziali. La richiesta è invece quella di introdurre una regola strutturale, applicabile già dal 2026/27 e destinata a operare anche negli anni successivi.
L’obiettivo sarebbe evitare che il docente già risultato vincitore di una procedura concorsuale debba rinviare di un intero anno il proprio percorso di stabilizzazione soltanto perché il percorso necessario al conseguimento dell’abilitazione si conclude dopo l’avvio dell’anno scolastico.
Il nodo delle tempistiche dei percorsi abilitanti
La questione non è meramente formale.
Il sistema delineato dal D.lgs. 59/2017 consente infatti, in diversi casi, di partecipare alle procedure concorsuali senza essere ancora in possesso dell’abilitazione, prevedendo che il titolo venga successivamente conseguito attraverso gli specifici percorsi universitari e accademici.
Ne consegue che le tempistiche di attivazione e conclusione dei percorsi abilitanti incidono direttamente sulla posizione giuridica dei vincitori.
Due docenti vincitori della stessa procedura potrebbero quindi trovarsi in condizioni differenti semplicemente perché il percorso abilitante frequentato presso un determinato Ateneo o un’istituzione AFAM si conclude in un momento diverso.
Era proprio per attenuare gli effetti di questa situazione che, per il 2025/26, il legislatore aveva individuato nel 31 dicembre 2025 un termine entro il quale il conseguimento dell’abilitazione consentiva l’assunzione a tempo indeterminato e l’avvio dell’anno di prova senza attendere l’anno scolastico successivo.
Per il 2026/27, al momento, una previsione equivalente non risulta introdotta.
Al momento si tratta di richieste sindacali
È importante, pertanto, distinguere il piano delle richieste formulate dalle organizzazioni sindacali da quello della normativa effettivamente vigente.
La FLC CGIL ha chiesto che i vincitori PNRR che conseguiranno l’abilitazione nei prossimi mesi non siano penalizzati rispetto alla possibilità di svolgere l’anno di formazione e prova.
La UIL Scuola ha invece formalizzato la richiesta di un intervento legislativo strutturale che consenta, una volta conseguita l’abilitazione, il passaggio al contratto a tempo indeterminato e l’avvio del periodo di formazione e prova nello stesso anno scolastico.
Allo stato attuale, tuttavia, non risulta approvata per il 2026/27 una disposizione analoga a quella applicata nel 2025/26.
Occorrerà verificare se nelle prossime settimane il Governo e il Ministero decideranno di intervenire riproponendo per il 2026/27 una disposizione analoga a quella dello scorso anno oppure introducendo, come richiesto dai sindacati scuola, una soluzione di carattere strutturale.
