É stata emanata la circolare n. 59037 del 18 aprile 2024 relativa all’individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti di cui alla normativa in oggetto.
L’articolo 1, comma 646, della legge 30 dicembre 2021, n.234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha abrogato il comma 330 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che aveva disposto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’articolo 26, comma 8, della legge 448/1998, previsione rinviata con interventi legislativi di anno in anno.
A seguito della legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, trova definitiva applicazione la disciplina del personale scolastico prevista in materia di comandi di cui all’articolo 26, comma 8, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 21-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74.
Più precisamente, ai sensi del vigente articolo 26 “A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso:
- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell’articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ;
- associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica”.
A) ASSEGNAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI DOCENTI PER I COMPITI CONNESSI ALL’ AUTONOMIA SCOLASTICA (articolo 26, comma 8, primo periodo, legge 23 dicembre 1998, n. 448)
Restano confermati i contingenti previsti per il triennio 2022/2023 – 2024/2025, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 448/1998 e della nota circolare ministeriale 22890 del 13 aprile 2022 e dei successivi decreti dipartimentali di ripartizione. Qualora risultino attualmente posizioni vacanti a seguito di rinunce, revoche, cessazioni o destinazioni a diversi incarichi, i Dipartimenti e/o le Direzioni generali interessate procedono a nuove individuazioni di personale mediante lo scorrimento delle graduatorie approvate in esito alle procedure di selezione espletate nel 2022. Nell’ipotesi in cui le medesime graduatorie siano esaurite, l’Ufficio competente attiva nuove selezioni. Al personale individuato secondo le modalità indicate sarà attribuito l’incarico per l’anno 2024/2025.
B) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI (articolo 26, comma 8, secondo periodo legge 23 dicembre 1998, n. 448)
Nel limite del contingente massimo di centocinquanta unità di cui all’articolo 26, comma 8, secondo periodo, della legge 448/98, sono disposte le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate con riferimento a coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell’articolo 105 del D.P.R. n. 309/90.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare e la dichiarazione di assenso dell’interessato.
Gli Enti e le Associazioni che, in relazione all’attività proposta, richiedano più unità di personale devono indicarne lo stretto ordine di priorità.
Eventuali sostituzioni potranno essere disposte solo ove il nominativo del sostituto sia stato previamente indicato in domanda, nel rispetto dei termini di presentazione dell’istanza.
Le richieste incomplete, nei contenuti o nella documentazione, non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.
È inoltre necessario che ogni ente indichi il nominativo, recapito telefonico e di posta elettronica di un proprio referente.
Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l’elenco delle Associazioni verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l’anno scolastico 2024/2025 secondo le modalità di seguito indicate.
Per l’anno scolastico 2024/2025 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate necessariamente a mezzo posta certificata al Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – entro le ore 23.59 del giorno venerdì 24 maggio 2024 al seguente indirizzo: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicando in oggetto “Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2024/25 ai sensi dell’articolo 26, comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”.
Si chiede anche che le succitate richieste siano anticipate via e-mail all’indirizzo dgper.ufficio4@istruzione.it.
L’invio tramite e-mail non sostituisce né supera l’invio tramite PEC che resta l’unico invio ufficiale agli effetti giuridici.
C) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE (articolo 26, comma 8, secondo periodo della legge 23 dicembre 1998, n. 448)
Nel limite del contingente massimo di centocinquanta unità di cui all’articolo 26, comma 8, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono disposte le assegnazioni presso le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso gli Enti e le Istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Le richieste, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli Enti e delle Associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
- il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell’istituzione;
- il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
- il personale scolastico di cui si chiede l’utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
- la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
- gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
- periodo di durata del progetto;
- dichiarazione di assenso dell’interessato al comando;
- statuto dell’associazione;
- scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.
È inoltre necessario che ogni ente indichi il nominativo, recapito telefonico e di posta elettronica di un proprio referente.
Eventuali sostituzioni potranno essere disposte solo ove il nominativo del sostituto sia stato previamente indicato in domanda, nel rispetto dei termini di presentazione dell’istanza.
Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l’elenco delle Associazioni verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l’anno scolastico 2024/2025 secondo le modalità successivamente indicate.
Per l’anno scolastico 2024/2025 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate necessariamente a mezzo posta certificata al Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – entro le ore 23.59 del giorno venerdì 24 maggio 2024 al seguente indirizzo: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicando in oggetto “Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2024/25 ai sensi dell’articolo 26, comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”.
Si chiede anche che le succitate richieste siano anticipate via e-mail all’indirizzo dgper.ufficio4@istruzione.it.
L’invio tramite e-mail non sostituisce né supera l’invio tramite PEC che resta l’unico invio ufficiale agli effetti giuridici.
Gli enti e le associazioni avranno cura, acquisendo i dati personali dei candidati, di agire nel rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni apportate a seguito del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
D) PROGETTI NAZIONALI E DI RETE
Ai sensi del comma 65 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli Uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o a individuare nuovamente – in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati – i docenti destinatari dei progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa, nei medesimi limiti – anche per l’anno scolastico 2024/2025 dei contingenti regionali definiti dal decreto ministeriale del 28 agosto 2016, n. 659. La valutazione circa la conferma o la nuova individuazione di detto personale, oltre a considerare lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, dovrà anche tenere conto dei decreti legislativi attuativi della legge 107/2015.
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Le assegnazioni di cui alle lettere A), B) e C) comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano, se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell’area della dirigenza scolastica.
I provvedimenti di comando dei docenti e di incarico nominale per i dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.
L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio previste dal proprio CCNL.
Gli Enti e le Associazioni presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al dirigente scolastico dell’ultima sede di titolarità o di incarico triennale del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
DISPOSIZIONI FINALI
A seguito dell’introduzione dell’articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2020 n.178, le assegnazioni mediante collocamento fuori ruolo di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono disposte presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cui sono state trasferite le competenze disciplinate dal medesimo decreto legislativo.
Permangono infine le disposizioni di cui all’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, nonché quelle relative alle prerogative sindacali e all’articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente nota