Una recente sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 18 agosto 2025, ha fatto definitivamente chiarezza su un tema che da tempo genera discussioni nel mondo della scuola e della formazione: la validità delle certificazioni CLIL rilasciate dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML).
Il pronunciamento, che fa seguito alla sentenza di I grado del TAR Lazio, conferma che tali corsi non hanno valore legale. Solo le università – statali o non statali legalmente riconosciute – sono infatti abilitate a organizzare percorsi di perfezionamento in metodologia CLIL riconosciuti dal Ministero.
Perché il CLIL è così importante
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) rappresenta una competenza chiave per l’insegnamento moderno: consente di veicolare contenuti disciplinari in lingua straniera, rispondendo alle direttive europee e alle esigenze di una scuola sempre più internazionale.
Per i docenti italiani, il possesso del titolo CLIL è spesso decisivo non solo per arricchire il proprio bagaglio professionale, ma anche per migliorare il punteggio nei concorsi e nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), da cui dipendono incarichi e supplenze.
Proprio per questo motivo, l’offerta di corsi CLIL si è moltiplicata negli ultimi anni, con enti formativi di varia natura che hanno iniziato a proporli.
Le tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale delle GPS hanno previsto, l’attribuzione di punteggio aggiuntivo per gli insegnanti in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CeCLIL (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL).
Più specificamente le tabelle del bando Tabelle titoli delle GPS indicano sotto la voce B. “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”:
- B.12) il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 249 del 2010 ovvero titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE, valorizzato con 6 punti aggiuntivi per titolo;
- B.13) la certificazione CeCLIL o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o la positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 crediti formativi universitari (CFU), purché entrambi congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera (B2/C1/C2), valorizzate con 3 punti aggiuntivi per titolo.
LA QUESTIONE DELLE SMLL
Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici sono istituzioni di alta formazione che, in forza del decreto ministeriale n. 38 del 2002 e del decreto ministeriale n. 59 del 2018, secondo la formulazione attualmente vigente, a tali istituti di mediazione è riconosciuta la possibilità di erogare esclusivamente:
- corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 (scienze della mediazione linguistica)
- corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (traduzione specialistica e interpretariato).
Con la nota dell’11 giugno 2024 (prot. 11276/2024) il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), in risposta ad un quesito concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica ha negato il valore legale dei corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL erogati da queste scuole, richiamando il quadro normativo che disciplina tali enti.
La posizione del MUR, era stata condivisa in primo grado dal TAR Lazio e adesso confermata anche dal Consiglio di Stato.
Secondo il Consiglio di Stato, la cornice normativa è chiara: le SSML non possono erogare corsi CLIL con valore legale, poiché la normativa di riferimento attribuisce questa competenza esclusivamente alle università statali e non statali ma non anche gli istituti di mediazione linguistica.
LA SENTENZA
Con la decisione pubblicata il 18 agosto, che conferma quella dei giudici amministrativi di primo grado, il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti ministeriali che negavano validità ai titoli CLIL rilasciati da alcune SSML.
La motivazione è netta: i corsi CLIL sono regolati in modo puntuale dal D.M. 249/2010 e successivi decreti attuativi, che limitano la loro organizzazione alle università. Non è quindi possibile un’interpretazione estensiva che autorizzi altri soggetti, anche se riconosciuti dal Ministero per altri percorsi di studio.
Le scuole superiori per mediatori linguistici, accreditate presso il MUR, ai sensi del decreto ministeriale n. 38 del 2002 e del decreto ministeriale n. 59 del 2018, sono autorizzate ad erogare esclusivamente:
(a) corsi “di primo ciclo” aventi durata triennale, equipollenti ai corsi universitari rientranti nella Classe L-12 – Classe delle lauree in mediazione linguistica (art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 38 del 2002);
(b) corsi “di secondo ciclo” aventi durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, ai corsi universitari ricompresi nella Classe LM-94 – Classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (art. 4 del decreto ministeriale n. 59 del 2018).
Nella sentenza si legge che mancano, infatti, disposizioni che autorizzino le scuole superiori per mediatori linguistici (che pacificamente non sono università) ad erogare percorsi formativi diversi da quelli suindicati, né dunque a rilasciare titoli diversi con valore legale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche la tesi secondo cui il MUR avrebbe inteso escludere la valenza legale dei corsi CLIL impartiti dalle scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall’art. 14 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 (e decreti citati) e non dell’intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione, come affermato dal Tar.
Anche questa tesi è stata ritenuta infondata dal momento che, la circostanza che tali certificazioni siano inserite nelle tabelle allegate all’ordinanza Mim n. 88 del 16 maggio 2024, non comporta che le stesse possano essere rilasciate da enti diversi dalle università, anche se siano accreditati dallo stesso Ministero per la formazione del personale scolastico, ai sensi della direttiva ministeriale n. 170 del 2016. Va, confermata, pertanto la sentenza del Tar nella parte in cui afferma che
la nota in contestazione intende coprire l’intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione (i.e. mera frequenza). Difatti il punto di vista dell’Amministrazione pare dirigersi non tanto e non solo sulla tipologia di corso, quanto a chiarire i soggetti che debbono essere all’uopo autorizzati a gestirli ed organizzarli».
In definitiva l’elemento scriminante è sempre di tipo soggettivo, ossia discende dai “soggetti qualificati” ad erogare corsi CLIL con valenza legale, individuati soltanto nelle università.
D’altra parte, il fatto che l’istituto appellante sia accreditato per la formazione dei docenti scolastici non lo abilita all’erogazione di corsi che, in base alla descritta normativa di settore, sono di esclusiva competenza delle università.
Le conseguenze per i docenti
Per chi aspira a insegnare, la sentenza chiarisce definitivamente un dubbio che in passato aveva generato incertezze: solo il CLIL universitario ha valore nelle graduatorie.
Inoltre, i giudici hanno escluso qualsiasi ipotesi di “legittimo affidamento” da parte dei docenti che in passato avevano visto riconosciuto il titolo, sottolineando che non esisteva un orientamento consolidato in tal senso.
Ciò significa che i titoli conseguiti presso enti diversi dalle università non potranno essere valutati. Inoltre, come si legge nella sentenza, il MUR sta provvedendo a diffidare espressamente le scuole superiori di mediazione linguistica ad astenersi dall’erogazione di corsi formativi non autorizzati, senza esplicitare all’utenza la mancanza di valore legale dei titoli che vengono rilasciati all’esito degli stessi.


