DIVIETO DI CUMULO DEGLI IMPIEGHI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 508 comma 9 del D. Lgs 297/1994 (Testo Unico comparto scuola):
L’ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore”.
La funzione docente non è dunque compatibile con altro rapporto di pubblico impiego e il dipendente che assuma altro impiego pubblico deve darne immediata comunicazione all’amministrazione scolastica. L’assunzione del nuovo rapporto di lavoro comporta automaticamente la cessazione di diritto dall’impiego precedente.
CESSAZIONE DI DIRITTO PER ASSUNZIONE IN ALTRO IMPIEGO PUBBLICO
Quando un docente risulta vincitore di un altro impiego pubblico, ai sensi del suddetto divieto di cumulo degli impieghi pubblici, nel momento in cui il docente comunica alla scuola, e per conoscenza all’ambito territoriale di competenza (ex Ufficio scolastico provinciale) l’opzione per il nuovo posto, si procede alla cessazione di diritto per assunzione in altro impiego pubblico che avrà effetto immediato senza dover attendere il 1° settembre successivo (come invece è previsto nel caso di dimissioni volontarie del dipendente).
ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI PROVA
ART. 18 COMMA 3 CCNL COMPARTO SCUOLA
Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
La suddetta norma offre al lavoratore dipendente la possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato (compresa una scuola paritaria) per realizzare l’esperienza lavorativa o per superare il periodo di prova, collocandosi in aspettativa non retribuita sull’incarico preesistente.
In via generale l’articolo 18, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che durante il periodo di aspettativa per svolgere altre attività imprenditoriali, il regime di incompatibilità venga sospeso. Si badi che tale sospensione opera esclusivamente se si tratta di questa tipologia di aspettativa e non anche per altre tipologie di aspettative (quali per esempio quella per motivi personali e familiari).
Inoltre, la norma contrattuale consente di poter effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di “poterne mantenere una già in atto”. Questo significa che al momento della stipula del contratto con la scuola è necessario essere liberi da altri contratti.
Aspettativa per motivi di lavoro
CCNL 2007 comparto scuola
D.lgs 297/1994 – Testo Unico comparto scuola