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sabato, Gennaio 18, 2025
Homenormativa scolasticaCertificazioni linguistiche: nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio

Certificazioni linguistiche: nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio [Decreto 2813 del 21 novembre 2024]

Con il Decreto 2813 del 21 novembre 2024, in attuazione del Decreto Ministeriale 62 del 10 marzo 2022, il Ministero dell’istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha costituito il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico come riportati nell’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto. 

VEDI ALLEGATO A 

ELENCO
Il Decreto Ministeriale 62 del 10 marzo 2022, nato dall’esigenza di riformulare il D.M. del 7 marzo 2012 a dieci anni dalla sua pubblicazione, ha previsto l’istituzione dell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistiche e la corrispondenza tra i livelli del QCER.

L’inserimento in elenco ha validità per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione del decreto. Allo scadere del triennio il soggetto proponente, salvo domanda di nuovo inserimento, da inviare entro le scadenze stabilite, verrà automaticamente eliminato dall’elenco.

Lo stesso decreto aveva previsto che le autorizzazioni già rilasciate entro l’anno 2022 continuano ad avere validità per tutto l’a.s. 2021/22 e 2022/2023 e dovevano essere sottoposte a nuova istanza di riconoscimento a partire dal mese di marzo 2023. Successivamente con decreto del 18 ottobre 2023, è stata disposta la proroga di un ulteriore anno scolastico (a.s. 2023/2024) la validità dell’elenco degli enti certificatori.

ISTANZE DI RICONOSCIMENTO
Le istanze di riconoscimento devono essere trasmesse esclusivamente attraverso l’applicazione online disponibile sul sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere.

Le istanze devono essere presentate a partire dal mese di marzo ed entro il mese di giugno di ogni anno. La violazione del termine del 30 giugno comporta l’improcedibilità della richiesta.  In caso di esito positivo delle singole procedure, le nuove inclusioni nell’elenco sono efficaci dall’anno scolastico successivo.

IL NUOVO ELENCO
Con il Decreto 2813 del 21 novembre 2024, è stato quindi definito il nuovo elenco degli Enti certificatori di cui all’Allegato A. Il nuovo elenco ha validità per un periodo di 3 anni ed è efficace a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

MONITORAGGIO 
Gli Enti certificatori ammessi in elenco devono consentire il monitoraggio, la verifica e la valutazione, da parte dell’Amministrazione, dell’attività certificatoria. La perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 62/2022 comporta l’eliminazione automatica dell’Ente dall’elenco.

CONSIDERAZIONI
La pubblicazione del nuovo elenco di soggetti accreditati, che rispetto al precedente presenta numerose variazioni, pone dei problemi in merito alla valutazione delle certificazioni stesse. A nostro avviso è pacifico che le certificazioni rilasciate e conseguite entro il 31 agosto 2024 mantengano piena validità in quanto con lo stesso Decreto 18 ottobre 2023, è stata disposta la proroga di un ulteriore anno scolastico (a.s. 2023/2024) della validità dell’elenco degli enti certificatori.

Inoltre, il Decreto Ministeriale 10899 del 12 luglio 2012 disponeva espressamente che:

Nel caso in cui un ente certificatore sia cancellato dall’elenco per sopravvenuta carenza dei requisiti, le certificazioni emesse sino alla data di pubblicazione della cancellazione si ritengono valide ai sensi del DM 7 marzo 2012.

Più complessa invece è la situazione di chi ha conseguito certificazioni linguistiche che non rientrano nel nuovo elenco, a partire dal 1° settembre 2024. Infatti, se è vero che il nuovo decreto ministeriale è stato pubblicato il 21 novembre 2024, è altrettanto vero che il nuovo decreto fa riferimento genericamente all’anno scolastico 2024/2025 (che com’è noto è iniziato ufficialmente il 1° settembre). Esiste quindi questo vuoto temporale che va dal 1° settembre fino al 21 novembre che non viene in alcun modo disciplinato.

A nostro avviso il decreto non può comunque operare retroattivamente, ma sarebbe comunque quantomai opportuno un chiarimento ufficiale del Ministero, anche per dare indicazioni alle segreterie e agli uffici scolastici che dovranno valutare. Ciò anche considerando che tuttora l’elenco ufficiale riportato sul sito del Ministero fa riferimento al precedente decreto di accreditamento. 

Inoltre, non possiamo che constatare che la pubblicazione del nuovo elenco provocherà non pochi problemi alle segreterie e agli uffici scolastici in sede di valutazione. Infatti, occorrerà sempre controllare facendo riferimento all’elenco vigente al momento in cui la certificazione è stata conseguita. In altri termini, non basterà più visionare l’elenco degli enti certificatori riconosciuti, ma bisognerà attenzionare anche l’aspetto temporale. 

Ciò sarà tanto più problematico alla luce del fatto che l’elenco che:

  • Il nuovo elenco ha validità triennale e che allo scadere del triennio i vari enti certificatori, salvo domanda di nuovo inserimento, da inviare entro le scadenze stabilite, verranno automaticamente eliminati dall’elenco.
  • Nuovi inserimenti sono consentiti presentando istanza dal mese di marzo ed entro il mese di giugno di ogni anno. In caso di esito positivo delle singole procedure, le nuove inclusioni nell’elenco sono efficaci dall’anno scolastico successivo.

In sostanza l’elenco dei soggetti riconosciuti sarà molto variabile nel tempo e ciò renderà molto più problematica la verifica della validità delle certificazioni rilasciate. 

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 2022, n. 62.
Decreto 2813 del 21 novembre 2024
Decreto 200 del 18 ottobre 2023

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