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CCNL 2019/21: via libera del Consiglio dei Ministri; controllo della Corte dei Conti entro 15 giorni, a gennaio la firma definitiva

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del Governo in merito alle ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Si tratta di uno dei passaggi attesi prima della sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021. Ricordiamo che il 14 Luglio all’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è stata firmata l’ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021.

Va precisato che le novità previste dal nuovo CCNL (tra cui l’estensione dei 3 giorni di permessi retribuiti anche al personale precario) non sono ancora operative in quanto è necessaria la firma definitiva del contratto. 

L’ipotesi è infatti l’accordo raggiunto sul quale l’Aran avvia l’iter per l’approvazione, al termine del quale il contratto può essere definitivamente stipulato.

LA FIRMA DEFINITIVA
Prima di arrivare alla sottoscrizione definitiva, l’ipotesi contrattuale deve essere sottoposta ad una serie di controlli di legittimità condotti da diversi organi (Corte dei Conti, Consiglio dei Ministri e Ministero della Pubblica Amministrazione).

In particolare:

  • L’ipotesi di accordo è trasmessa dall’ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Nel caso della scuola opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Si tratta del passaggio che è stato appena effettuato. 
  • L’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che la Corte dei conti abbia il compito di certificare l’attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

Se la certificazione è positiva, il presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. Viceversa, in caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo.

Nella predetta ipotesi, il Presidente dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni.

I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate.

QUANDO AVVERRÀ LA FIRMA DEFINITIVA?
A questo punto manca il passaggio di competenza della Corte dei conti che deve deliberare entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

Dopodiché potrà avvenire la firma definitiva del contratto che dovrebbe quindi avvenire nel mese di gennaio.

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