A norma della Legge 107/15 comma 116, per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche”.
Il D.M. 850/15 all’art. 3 comma 1 a tal proposito recita:
Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche”.
COME SI CALCOLANO I 180 GIORNI DI SERVIZIO?
Il D.M. 850/15 all’art. 3 comma 2 e la C.M. 36167/15 prevedono che sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Pertanto si considerano:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977 (c.d. Festività soppresse);
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:
- i periodi di ferie;
- i permessi retribuiti e non;
- le assenze per malattia;
- le aspettative, eccetto quelle parlamentari;
- i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame.
COME SI CALCOLANO I 120 GIORNI DI SERVIZIO?
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
In tal senso vanno intese tutte le attività didattiche (collegi, consigli, colloqui, incontri dei dipartimenti, incontri previsti all’interno del percorso formativo del neo assunto, altro) svolte anche, ove si verificasse, nel giorno cosiddetto “libero”.
QUANTE VOLTE È POSSIBILE RIMANDARE L’ANNO DI PROVA?
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio o i 120 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo. Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l’anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte.
Cosa diversa è il caso in cui il docente, al termine dell’anno di formazione e prova, abbia ottenuto un esito sfavorevole della prova. In tal caso il docente effettuerà un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Il secondo esito negativo determinerà quindi la risoluzione del contratto.
CASO DEL PERSONALE ASSUNTO IN REGIME DI PART-TIME
La Circolare Ministeriale 36167/15, al punto 2, precisa che la riduzione proporzionale relativa ai 180 giorni di servizio e ai 120 giorni di attività didattiche per il personale assunto con prestazione o orario inferiore (part time ad es.) e afferma che:
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Pertanto, per i docenti in regime di part-time resta fermo l’obbligo di formazione corrispondente a 50 ore mentre i requisiti dei 180 e dei 120 giorni devono essere proporzionalmente ridotti in base al numero di ore prestate (e non, quindi, in base al numero di giorni di servizio).
PART-TIME VERTICALE O ORIZZONTALE
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997 o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
Ebbene, la Circolare Ministeriale 36167/15 prevede che il riproporzionamento avvenga in funzione del numero numero di ore di servizio. è quindi irrilevante il fatto che il docente si trovi in regime di part-time orizzontale o verticale, rilevando unicamente il numero di ore di servizio.
Esempio: Docente della scuola secondaria in regime di part-time per 9 ore settimanali articolati in 3 giorni.
Calcolo: 120 giorni / 18 * 9 = 60 giorni 180 giorni / 18 * 9 = 90 giorni
Esempio 2: Docente della scuola secondaria in regime di part-time per 12 ore settimanali articolati in 4 giorni.
Calcolo: 120 giorni / 18 * 12 = 80 giorni 180 giorni / 18 * 12 = 120 giorni