Il Ministero con la nota 95371 dell’11 dicembre 2025 ha fornito le indicazioni relative alle attività formative destinate nel periodo di prova ai docenti neoassunti e ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
La nota ricalca in gran parte l’impianto dello scorso anno con alcune precisazioni e con la novità che le prime tre ore di formazione, destinate agli incontri introduttivi, saranno organizzate da INDIRE ed effettuate on-line in modalità sincrona, fruibili dai docenti presso scuole polo o sedi individuate a livello territoriale.
Viene inoltre specificato che i docenti ITP (Tabella “B”) che ottengono il passaggio di ruolo o una nuova immissione in ruolo su classi di concorso della Tabella A, sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova anche se sullo stesso grado.
Il percorso si articola come di consueto in 50 ore di cui:
- 6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale in presenza o in modalità on line
- 12 ore peer to peer ed osservazione in classe
- 12 ore di laboratori formativi su piattaforma Futura con percorsi di didattica digitale e linguistica
- 20 ore di formazione on line su piattaforma INDIRE
INCONTRI PROPEDUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE
Gli incontri, per una durata complessiva di 6 ore, si svolgono in presenza o in modalità online secondo la programmazione degli Uffici Scolastici Regionali e delle Scuole Polo per la formazione:
- Le prime 3 ore sono realizzate da INDIRE, attraverso un incontro formativo nazionale sincrono, fruibile presso le Scuole Polo o presso altre sedi individuate a livello territoriale, come di seguito meglio specificato.
- Le restanti 3 ore sono organizzate dagli Uffici Scolastici Regionali e dalle Scuole Polo per la formazione. Le Scuole Polo, cui vengono assegnati i fondi dedicati, possono delegare l’organizzazione degli incontri ad altre scuole dell’ambito che abbiano maturato una esperienza consolidata nel percorso di formazione dei docenti neoassunti o che siano particolarmente competenti su specifiche tematiche (es.: inclusione, sostenibilità, innovazione didattica, ecc.), fermo restando che la rendicontazione rimane in capo alla Scuola Polo stessa.
PEER TO PEER
All’attività di osservazione in classe, disciplinata dall’art.9 del D.M. 226/2022, sono dedicate almeno 12 ore.
Ad ogni docente in periodo di formazione e prova è affiancato un tutor di riferimento, individuato dal Dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti e che dovrà seguire il docente nel percorso di formazione fin dal suo inizio.
Il docente tutor deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova.
Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso del docente in periodo di prova a lui affidato, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
In nessun caso si potrà superare la quota di tre docenti in percorso di formazione e prova affidati ad un medesimo tutor. Anche i docenti che devono ripetere il periodo di formazione e prova sono affiancati di un docente tutor, preferibilmente diverso da quello assegnato nel precedente anno di servizio.
LABORATORI FORMATIVI
La struttura dei laboratori formativi implica complessivamente la fruizione di 12 ore di formazione per attività formative previste dall’articolo 14 della Legge 29 aprile 2024, n.56, che dovranno essere svolte e registrate sulla piattaforma “Scuola futura”, accedendo all’area riservata disponibile al link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ che, al termine di ciascun percorso frequentato positivamente, rilascia apposito attestato di partecipazione, valido quale documentazione dell’attività svolta.
La piattaforma contiene un ampio catalogo di percorsi di formazione, organizzati sia dalle singole istituzioni scolastiche quali nodi formativi locali che da poli nazionali, ai quali potersi iscrivere direttamente dalla piattaforma.
I docenti neoassunti dovranno frequentare uno o più percorsi formativi, per un totale pari ad almeno 12 ore, riferiti alle seguenti linee di investimento:
- Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (M4C1I2.1);
- Nuove competenze e nuovi linguaggi (M4C1I3.1) in riferimento ai percorsi sul multilinguismo.
FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA INDIRE
L’apertura dell’ambiente on line, predisposto da INDIRE, ha la finalità di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti.
Le attività on line assicurano il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale e le attività in presenza e online (incontri in presenza, laboratori formativi, attività peer to peer). Sarà inoltre disponibile l’ambiente on line pubblico a supporto dei diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare un’interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili dell’organizzazione.
Le attività on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.
REQUISITI DI SERVIZIO
Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
In relazione ai docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza successiva al 31 agosto 2025, si precisa che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.M. 226/2022, i requisiti di servizio utili al superamento del periodo di formazione e prova (180 giorni complessivi e 120 di attività didattiche) devono essere proporzionalmente riparametrati sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato. La medesima riparametrizzazione si applica altresì ai docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026 in possesso dei prescritti
requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
DOCENTI PRIVI DI ABILITAZIONE
Nella nota viene ribadito che, a norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2026/2027 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.
PERSONALE TENUTO ALL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato – ivi inclusi i docenti di religione cattolica (I.R.C.) – a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo; sono compresi i docenti vincitori di concorso, assunti originariamente con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a seguito del conseguimento dell’abilitazione, come previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, del dl n. 255 del 2001
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; si specifica che, qualora il passaggio riguardi docenti della scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è dovuto.
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- I docenti vincitori del concorso ordinario DPIT 2575/2023 e 3059/2024 (PNRR1 e PNRR 2) che conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 e per questo assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell’anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell’anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come indicato dal Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 e, in particolare, l’art. 2.
Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su posto di sostegno, ivi compresi i diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto di lavoro successivamente al positivo superamento dell’anno e del periodo di prova e che, poi, siano stati riassunti in ruolo a qualunque titolo nello stesso grado di scuola. Non rientrano tuttavia in questa casistica i docenti che, nella scuola secondaria di secondo grado, siano immessi in ruolo su classi di concorso della Tabella A provenendo dalle classi di concorso della Tabella B;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.


