È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del decreto legge milleproroghe (DL 198/22), entrata in vigore il 28 febbraio 2023.
Nel corso del procedimento di conversione è stato approvato l’emendamento 5.9 (Testo 3) a prima firma Sen. Romeo (Lega).
L’emendamento approvato proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per:
- gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola
- per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
- per le strutture nelle quali sono erogati i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
- per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
- per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy (l’emendamento, diversamente dalla vigente normativa, include anche gli ITS).
Per le strutture per le quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2022).
Analogamente, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2023).
«5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024″;
- al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2024”;
- al comma 2-ter, dopo le parole: “per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,” sono aggiunte le seguenti: “nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,”.
5-bis. All’articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n 178, le parole: “Per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti: “Per l’anno 2023“.
5-ter. Il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente: “Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.”».
5-quater. All’articolo 1, comma 567, legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole “non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “non oltre il 31 dicembre 2024”.»


