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Accesso ai servizi per l’infanzia per i minori Ucraini di età compresa fra 0 e 6 anni: parere del Ministero della Salute

Con la Nota 1560 del 04/07/22 il Ministero dell’Istruzione invia ai Direttori generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali il parere del Ministero della Salute in merito all’attuazione della legge n. 119/2017 (obbligo vaccinale) per l’accesso ai servizi per l’infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina.

Nel parere si legge che:

è evidente che nel caso che ci occupa non possa considerarsi applicabile la normativa suindicata che si riferisce a un anno scolastico non ancora cominciato e, in particolar modo, non possa essere garantita l’osservanza degli adempimenti richiesti, stante il decorso del termine fissato dal legislatore per la trasmissione degli elenchi alla ASL di competenza. A ciò si aggiunge la difficoltà delle aziende sanitarie di acquisire la documentazione che comprova lo stato vaccinale del minore proveniente dal paese ucraino. 

Per le ragioni suindicate non si ritiene possa considerarsi sussistere una condizione di inadempienza a carico dei genitori o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore di età compresa fra 0 e 6 anni proveniente dall’Ucraina.
Tuttavia, vale rilevare che permane, comunque, la necessità di garantire l’inserimento nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole.

Al fine di poter assicurare un rapido accesso ai menzionati servizi e consentire, conseguentemente, un regolare processo di integrazione e di inclusione nel contesto educativo e scolastico, si raccomanda che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia provvedano a trasmettere alle aziende sanitarie locali i nominativi dei minori per i quali, di volta in volta, venga presentata la richiesta di iscrizione, non rilevando, quindi, a tali fini, il rispetto del termine fissato ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 73/2017.

Conseguentemente, le Aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, dovranno provvedere alla presa in carico del minore e verificare la presenza o meno della documentazione inerente lo stato vaccinale dello stesso.

Laddove tale documentazione sia disponibile, indipendentemente dalla natura cartacea o digitale della stessa, è raccomandata l’osservanza della medesima e la somministrazione verrà effettuata considerando unicamente le vaccinazioni che residuano, al fine di assicurare il completamento del ciclo vaccinale.
Diversamente, in caso di documentazione assente o dubbia, i minori dovranno essere considerati soggetti non vaccinati e si applica, relativamente alle vaccinazioni obbligatorie, la circolare 0001174-15/01/2018-DGPRE-DGPRE-P.

In definitiva, al precipuo scopo di assicurare la più ampia inclusione dei minori ucraini e, al contempo, garantire che l’inserimento nei servizi educativi e nelle scuole avvenga nel puntuale rispetto delle disposizioni impositive degli obblighi vaccinali, si ritiene non possa essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l’infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della predetta ASL.

Nel senso di equiparare, ai fini dell’adempimento dell’obbligo in questione, l’avvenuta vaccinazione alla presentazione della richiesta di vaccinazione depone, infatti, il dato testuale dei commi 2 e 3 dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017.

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