Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con la nota n. 3098 del 19 gennaio 2024, in seguito alla richiesta delle organizzazioni sindacali, ha fornito chiarimenti in merito al conseguimento di abilitazioni in ambiti disciplinari verticali e orizzontali.
COSA SONO GLI AMBITI DISCIPLINARI
Il Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 ha istituito i cosiddetti “Ambiti Disciplinari” cioè l’aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse. Le stesse norme sono state utilizzate anche per i titoli di abilitazione conseguiti attraverso le SSIS e attraverso il TFA, come chiarito dal MIUR con nota del 9 ottobre 2012. Gli ambiti disciplinari sono poi stati da ultimo ridefiniti con il Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016.
Sono stati così costituiti ambiti disciplinari orizzontali (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso orizzontale, cioè appartenenti allo stesso grado) e ambiti verticali (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso verticale).
AMBITI VERTICALI
- AD 01 per aggregazione delle classi A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A – 17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
- AD 02 per aggregazione delle classi A – 48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado);
- AD 03 per aggregazione delle classi A – 29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
- AD 04 per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico– letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);
- AD 05 per aggregazione delle classi A – 24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado), per sottocodici corrispondenti alle relative lingue straniere.
AMBITI ORIZZONTALI
- AD 06 per aggregazione delle classi A – 18 (Filosofia e scienze umane) e A – 19 (Filosofia e storia);
- AD 07 per aggregazione delle classi A – 26 (Matematica) e delle classi A – 20 (Fisica) e A – 27 (Matematica e fisica);
- AD 08 per aggregazione dell’ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A – 11 (Discipline letterarie e latino) e A – 13 (Discipline letterarie, latino e greco).
LA RISPOSTA DEL MINISTERO
Nella nota si legge che, sentita la Direzione generale per il personale scolastico, si rappresenta che gli ambiti disciplinari non risultano contemplati dalla vigente normativa in materia, a seguito della modifica introdotta con la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha eliminato la previsione inerente al raggruppamento delle classi di concorso in ambiti disciplinari.
In particolare, l’art. 1, comma 792, lett. d), della legge 145/2018, ha disposto la soppressione delle parole “anche raggruppate in ambiti disciplinari” dapprima riportate dall’art. 3, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 59/2017, che, attualmente, risulta così formulato:
Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; […]”.
Pertanto, gli ambiti disciplinari non sembrerebbero risultare attualmente applicabili né alle procedure concorsuali né ai percorsi abilitanti.
Ad ogni buon fine, si precisa che la scrivente ha provveduto a inoltrare la richiesta in oggetto anche ai competenti uffici del Ministero dell’università e della ricerca, per le relative valutazioni di competenza inerenti ai percorsi abilitanti.
COMMENTO
Dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) si evince che:
- L’organizzazione dei percorsi abilitanti e dei concorsi avverrà per singola classe di concorso (e non per ambito disciplinare).
- Il conseguimento dell’abilitazione su una delle classi di concorso appartenente allo stesso ambito disciplinare non comporterà automaticamente anche il conseguimento dell’abilitazione nelle altre classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, in quanto gli ambiti disciplinari non sembrerebbero risultare attualmente applicabili né alle procedure concorsuali né ai percorsi abilitanti.