Il 31 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto 333 con cui è stato attivato il VII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (comunemente denominato TFA sostegno).
Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri Bandi (che saranno emanati nei prossimi giorni) e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90.
Pertanto, per quanto non stabilito specificatamente dal nuovo Decreto 333 occorre fare riferimento a quanto previsto dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 così come modificato del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, entrambi citati in premessa.
TEST PRESELETTIVO
Sulla base del richiamato DM 90/2020 è stato modificato il testo originario dell’articolo 4 del Decreto MIUR 8 febbraio 2019, n. 92 trasformando la prova “preliminare” in prova “preselettiva”. Di conseguenza il punteggio del test preselettivo non viene più computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
CANDIDATI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
I requisiti di ammissione sono stabiliti dal D.M. n. 92/2019 così come modificato dal Decreto-Interministeriale n. 90 del 7/08/2020. In particolare il comma 3 bis dell’art. 4 prevede che:
3-bis. Accedono direttamente alle prove [SCRITTE\PRATICHE] di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
Dunque accedono direttamente alla prova scritta i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti abbiano prestato almeno 3 anni di servizio su sostegno nello specifico grado nonché i candidati con disabilità grave di cui all’articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ciò in attuazione dell’art 2 comma 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 (convertito nella Legge 41 del 6 giugno 20220) secondo cui, a decorrere dal V ciclo, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno sullo specifico grado, accedono direttamente alle prove scritte.
Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte»”.
Tali candidati, esonerati dalla prova preselettiva, saranno ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive, come del resto era già previsto per i i candidati con invalidità pari o superiore all’80%.
L’ammissione in sovrannumero significa che tali docenti saranno ammessi alla prova scritta al di là del limite corrispondente al doppio dei posti banditi dall’ateneo per il relativo grado\ordine di scuola.
Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
COSA SI INTENDE PER 10 ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI?
In questi giorni le università stanno pubblicando i rispettivi bandi. Qualche dubbio e diversità interpretativa sta sollevando la questione delle tre annualità di servizio svolte nei “10 anni scolastici precedenti”, requisito per essere esonerati dalla prova preselettiva.
L’anno in corso (2021/2022) va considerato o meno?
L’espressione utilizzata “10 anni scolastici precedenti” in effetti non è delle migliori e lascia spazio a diversità interpretative sul fatto che l’anno in corso vada considerato o meno. Ad esempio sarebbe stato preferibile utilizzare l’espressione “negli ultimi 10 anni scolastici”.
Tra i bandi finora pubblicati vi è quello dell’Università di Palermo, dove si afferma che:
i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti (cioè quelli compresi tra l’a.s. 2011-2012 e l’a.s. 2020-21) abbiano svolto almeno tre annualità di servizio.”
In sostanza, secondo il bando dell’Università di Palermo sarebbe escluso l’anno in corso.
Da notare però che la stessa università, nel bando relativo al VI ciclo (pubblicato il 28 Luglio 2021) indicava gli stessi anni scolastici (tra l’a.s. 2011-2012 e l’a.s. 2020-21). In quel caso quindi veniva ricompreso l’anno scolastico in corso (il 2020/2021).
Sulle stessa linea anche la posizione dell’Università degli Studi della Basilicata nel cui bando, all’art. 7 rubricato “candidati esonerati dal test preselettivo” precisa che:
L’anno scolastico in corso non è computabile”.
D’altro canto sono molte le università che invece ritengono valido l’anno in corso. Tra queste vi è l’Università di Trento secondo cui:
In applicazione della legge n. 41 del 6 giugno 2020 e del D.M. del 7 agosto n. 90, i candidati che abbiano svolto nei 10 anni scolastici precedenti (compreso l’anno scolastico 2021/2022) almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art. 11, c.14, della legge del 3 maggio 1999 n. 124, su posto di sostegno del grado di scuola per cui richiedono l’ammissione, sono esonerati dal test preselettivo e accedono direttamente alla prova scritta”.
Secondo l’Università di Bergamo:
Si precisa che ai fini dell’esonero del test preselettivo, l’annualità di servizio (180 giorni) per l’anno scolastico 2021-2022, deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (13 maggio 2022).
L’Università di Sassari nell’istanza di esonero della prova preselettiva che:
Il servizio sul sostegno prestato durante l’a.s. 2021/2022 potrà essere considerato un’annualità solo se al momento della data di scadenza del bando (09/05/2022) sono stati maturati almeno 180 giorni di servizio.
Anche l’Università di Messina, precisa che è valido il servizio prestato a partire dall’A.S. 2011/2012 fino all’A.S. 2021/2022 compreso.
L’Università di Udine nel bando:
In applicazione a quanto stabilito dal D.M. 90 del 7 agosto 2020, sono esonerati dal test preselettivo coloro che nei dieci anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2021/2022) ”.
L’Università di Firenze:
Sono altresì ammessi direttamente alla prova scritta i candidati in possesso di tre annualità di
servizio, anche non successive, svolte nel corso dei dieci anni scolastici precedenti (a partire
dall’anno scolastico 2012/2013 fino all’anno scolastico 2021/2022 compresi).
L’Università della Tuscia:
I candidati devono inserire i periodi di servizio prestati nei dieci anni scolastici precedenti ed entro la data di scadenza del presente bando sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura se pari ad almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini dell’accesso diretto alle prove scritte.
L’Università di Milano Bicocca:
Ai fini dell’esonero del test preselettivo, l’annualità di servizio (180 giorni) per l’anno scolastico 2021-2022, deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (10 maggio 2022).
Molti altri bandi non affrontano la questione, limitandosi a riportare quanto previsto dalla Decreto 90 del 2020 ma non specificando se l’anno in corso possa essere computato.
CONCLUSIONI
Dalla nostra disamina emerge come gli atenei interpretino diversamente una normativa di carattere nazionale. Infatti, i requisiti di accesso al percorso e la possibilità di accedere direttamente alle prove scritte è stabilita da una norma nazionale.
In tal senso sarebbe doveroso un chiarimento da parte del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) per assicurare uniformità di trattamento a livello nazionale.