Per i lavoratori impegnati nelle scuole paritarie, sono vigenti tre diversi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative. Si tratta dei contratti ANINSEI, AGIDAE e FISM.
L’8 Febbraio 2021 è stato rinnovato il nuovo CCNL AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) valido per il triennio 2021/2023.
Il nuovo accordo produce:
- un aumento medio del 6% sui minimi tabellari (pari a regime a 103 euro).
- un aumento di due euro a carico dei datori di lavoro sull’assistenza sanitaria integrativa
- un’integrazione del 10% all’assegno per la maternità obbligatoria oltre all’introduzione di nuovi istituti contrattuali.
Inoltre:
- É stato riconfermato l’impianto del contratto a tempo determinato che prevede il consolidamento del 70% dell’orario di lavoro supplementare (art. 24).
- Nell’ottica di garantire anche al personale docente non ancora abilitato la possibilità di acquisire, in costanza di rapporto di lavoro, il titolo abilitante, la durata del contratto a tempo determinato è stata estesa fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne premettono il conseguimento (art. 23).
- É confermato l’incentivo economico di produttività nella misura massima di 220 euro una tantum che, se conseguito per tre anni consecutivi, è attribuito nella misura del 70% come salario accessorio.
- La figura del Coordinatore didattico, già oggetto di interessanti e produttivi interventi di aggiornamento professionale attuati da AGIQUALITAS, è stata ampiamente regolamentata.
- Il nuovo CCNL accoglie e regolamenta l’istituto delle ferie solidali (art. 57) per consentire al personale in difficoltà di poter assistere, con il contributo dei colleghi, i figli minorenni e i familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono assistenza continua. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
- La materia riguardante la tutela della maternità e della paternità (art. 67) è stata oggetto di aggiornamento e di positive novità: durante il periodo di astensione obbligatoria l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.