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Riforma fiscale: come cambiano le aliquote irpef, le detrazioni per lavoratori dipendenti e il bonus 100 euro

La legge di bilancio 2022, modifica il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) riorganizzando le aliquote Irpef, rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

ALIQUOTE E SCAGLIONI
Innanzitutto vengono apportate modifiche sia agli scaglioni (che vengono rimodulati), sia alle aliquote Irpef (ridotte da cinque a quattro e rimodulate).

Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito.

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI VECCHIE ALIQUOTE E SCAGLIONI
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; www.obiettivoscuola.it
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
a) fino a 15.000 euro, 23%;
b) da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%
c) da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%
d) da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%
e) oltre 75.000 euro, 43%

A seguito delle modifiche introdotte quindi:

  • si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%;
  • la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
  • la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro);
  • i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Vengono introdotte delle modifiche anche alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, rispetto al regime vigente:  www.obiettivoscuola.it

  • viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione;
  • con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro. www.obiettivoscuola.it
  • la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
  • si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.www.obiettivoscuola.it

MODIFICHE AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
La normativa vigente, così come modificata dal Decreto Legge n. 3 del 2020, dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (cd. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. Tale trattamento aveva sostituito il c.d. bonus di 80 euro.www.obiettivoscuola.it

Con la legge di Bilancio, in linea generale, dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).

Dall’altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

In sostanza il “bonus” di 100 euro mensili rimarrà in vita per i redditi fino a 15.000 euro mentre per chi ha un reddito compreso fra 15.000 e 28.000 continuerà ad essere riconosciuto, solamente se, dal mix di nuove aliquote e detrazioni fiscali dovesse emergere una situazione penalizzante per il contribuente.www.obiettivoscuola.it

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