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PNRR: Piano di sostituzione degli edifici scolastici e riqualificazione energetica [Legge 233 del 30 Dicembre 2021]

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 233 del 30 dicembre 2021 di conversione del decreto-legge 152/21, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Rispetto al testo originario sono state parzialmente modificate le disposizioni che disciplinano le modalità attuative dell’investimento denominato “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” che rientra nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del PNRR.

Il Piano prevede un finanziamento di 800 milioni di euro, di cui 600 milioni provenienti dal PNRR (nuovi progetti) e da 200 dal Fondo sviluppo e coesione (FSC), per la costruzione di 195 scuole (costo medio unitario 4.102.564,10). Il Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica è strettamente connesso con il Piano scuola 4.0 finalizzato a favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano che dovrà essere adottato dal Ministero entro il 30 giugno 2022 e che prevede risorse per 2,1 miliardi di euro da utilizzare entro il 2025.

Il Piano mira dunque alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire:

i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;

ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi;

iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di influenzare positivamente l’insegnamento e l’apprendimento di docenti e studenti;

iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

L’art. 24 del DL 152/21 come modificato dalla Legge 233/21, prevede l’indizione di un concorso di progettazione selettivo articolato in due gradi

  • il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali. A tal fine sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
  • il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva.

Al termine del concorso di progettazione, che deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, i progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.

Al termine del concorso di progettazione:

  1. i richiamati progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali interessati che attuano gli interventi;
  2. ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio, a condizione, secondo una specifica modifica inserita nel corso dell’esame in sede referente, siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento;
  3. gli enti locali affidano a questi ultimi la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. Si stabilisce che tali affidamenti siano effettuati con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Nell’ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche. La finalità perseguita con tale previsione è quella di favorire il rispetto de tempi previsti dal PNRR. Per il funzionamento di dette Commissioni è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.

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