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Obbligo vaccinale, esenzione, sanzioni, durata della certificazione: chiarimenti [Scheda di lettura della CISL Scuola]

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il Decreto Legge n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, meglio noto come decreto “super green pass.

La CISL Scuola a predisposto una scheda di presentazione dei contenuti del Decreto.

OBBLIGO VACCINALE
Il Decreto Legge 172 estende a partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale, oltre che alle professioni sanitarie, anche a tutto il personale scolastico, al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ai lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria prestazione lavorativa nelle RSA.

In particolare, per quanto ci interessa, l’obbligo è esteso:

  • al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);
  • al personale delle scuole non paritarie;
  • al personale dei servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
  • al personale dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti CPIA;
  • al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.

L’obbligo riguarda sia la somministrazione delle dosi del ciclo primario (per chi non avesse fatto la prima o la seconda dose) sia la somministrazione della dose di richiamo (terza dose).
Quest’ultima può essere fatta dopo 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario e va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose (9 mesi).

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE
La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.

VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE
Il rispetto dell’obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico ed ai Responsabili delle istituzioni sopra elencate. Le verifiche sono effettuate acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l’effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito:

  1. la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero
  2. la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
  3. la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito ovvero
  4. l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE
Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L’atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

  • l’immediata sospensione dal lavoro;
  • il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • nessuna conseguenza disciplinare;
  • la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

SANZIONI
Il Decreto all’art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L’Ufficio competente all’accertamento della violazione è l’Ufficio Scolastico Regionale e l’importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI
Come detto, il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare: 

  • la certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
  • la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
  • la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell’esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare;
  • La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

VEDI LA SCHEDA DELLA CISL SCUOLA

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