Il CSPI, nella seduta plenaria n. 82 del 7 aprile 2022, ha emanato il parere sullo schema di decreto interministeriale recante le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, ai sensi dell’articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (MONITOR ID 4691).
Il profilo di responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza è circoscritto dall’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 81/2008 che stabilisce che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, restano a carico dell’amministrazione tenuta per legge alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal decreto legislativo si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione.
Tale previsione, che sembrerebbe di per sé esaustiva nella direzione di escludere qualsiasi responsabilità collegata a mancati adempimenti dell’amministrazione in presenza di una richiesta del dirigente scolastico, deve essere collegata alla successiva introduzione con il decreto legislativo n. 106/2009 del comma 3-bis, che ha previsto in capo ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni – e quindi anche ai dirigenti scolastici – l’onere della vigilanza sull’attuazione degli obblighi in materia di sicurezza da parte di tutti i soggetti obbligati, non solo lavoratori e preposti ma anche progettisti degli edifici, progettisti, fornitori e installatori di impianti, medico competente (artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25).
In ultimo, la legge n. 215/2021 ha apportato al decreto legislativo delle modifiche introducendo il comma 3.2 dell’art. 18 il quale prevede che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli siano di esclusiva competenza dell’amministrazione.
La necessità di dipanare l’intreccio di ruoli e responsabilità tra dirigente scolastico ed Enti Locali nella gestione della sicurezza nelle scuole è da tempo sollecitata dai dirigenti scolastici, dal momento che la presenza di due soggetti responsabili, anziché rafforzare la tutela della sicurezza, ha determinato spesso disfunzionalità e incertezza nell’attribuzione delle competenze.
A rendere ancora più complessa tale situazione ha contribuito anche il fatto che il dirigente scolastico è un datore di lavoro anomalo perché è un soggetto privo del potere di spesa in materia. L’art. 2, comma 1, del decreto legislativo individua infatti il datore di lavoro delle pubbliche amministrazioni nel soggetto al quale spettano i poteri di gestione e che sia dotato di autonomi poteri di spesa. Nella scuola il dirigente scolastico risponde solo al primo di questi due requisiti, dovendosi rapportare per la spesa con l’ente competente nei confronti del quale ha un potere di intervento limitato alla sola possibilità, prevista dall’art. 39 del D.I. n. 129/2018, di eseguire direttamente lavori urgenti e indifferibili di piccola manutenzione, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, anticipando i fondi necessari e chiedendone successivamente il rimborso.
L’introduzione del comma 3.2 all’art. 18 del decreto legislativo da parte della legge n. 215/2021 ha inteso precisare le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici e delle amministrazioni nella valutazione dei rischi, prevedendo da una parte che la valutazione dei rischi strutturali sia di competenza esclusiva dell’amministrazione, dall’altra rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ritiene perciò necessario che, nell’individuare modalità di valutazione dei rischi congiunte tra il dirigente scolastico e l’amministrazione, nel rispetto dell’attribuzione delle rispettive competenze previste dal decreto legislativo in materia di valutazione dei rischi, lo schema di decreto in esame circoscriva in modo inequivocabile gli ambiti di responsabilità di ciascuno e i compiti attribuiti al dirigente scolastico, anche tenuto conto dell’obbligo per quest’ultimo di esercitare una diretta vigilanza sugli adempimenti posti in capo all’ente competente.
Il CSPI rileva che nello schema di decreto in esame viene già attribuito al dirigente scolastico un dovere/potere di iniziativa, di segnalazione di eventuali aspetti trascurati dall’amministrazione e di verifica del cronoprogramma degli interventi per la riduzione o eliminazione dei rischi rilevati.
Occorre però definire ancora più nettamente compiti e responsabilità del dirigente scolastico, affinché le novità introdotte dalla legge non si trasformino in un ulteriore carico di adempimenti burocratici e di responsabilità.
Per quanto riguarda tutte le tempistiche proposte nello schema di decreto, il CSPI ritiene funzionale un approfondimento in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali per valutarne la fattibilità, anche in ordine alla ricognizione delle risorse umane e finanziarie necessarie.
Il CSPI, infine, auspica che il Ministero dell’Istruzione si faccia parte attiva per l’adozione del regolamento previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo in cui siano individuate le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle istituzioni scolastiche e alle loro peculiarità organizzative, di cui tener conto nell’applicazione della normativa sulla sicurezza. Si rileva infatti che l’emanazione di tale regolamento era prevista entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (15 maggio 2008).
Il CSPI, ai fini di quanto esposto in premessa, propone le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato.