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Le risorse destinate ai corsi di recupero sono vincolate o possono essere utilizzate per altre attività? [Orientamento ARAN]

Con l’orientamento CIRS95, l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) si è espressa in merito alla possibilità di utilizzare le risorse destinate ai corsi di recupero per altre finalità.

Nel parere si legge che, le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) devono essere utilizzate per le finalità indicate dallo stesso contratto (art. 40 comma 4).

In sede di contrattazione integrativa di livello nazionale viene definita la ripartizione del fondo per i vari obiettivi, compreso il finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e i criteri di ripartizione fra le varie scuole.

L’istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa d’istituto e sulla base delle risorse stanziate, stabilirà i parametri di distribuzione e assegnazione al personale scolastico, nel rispetto delle previsioni contenute all’interno del contratto integrativo di livello nazionale che destinano le risorse alle singole finalità.

Le risorse destinate ai corsi di recupero sono vincolate o possono essere utilizzate per altre attività?

Con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite le risorse elencate ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

Tale fondo resta finalizzato a remunerare il personale per le finalità espressamente indicate al successivo comma 4. La ripartizione delle risorse tra tali finalità avviene in sede di contrattazione integrativa nazionale, nel cui ambito si definiscono – tra l’altro – sia la quota di finanziamento destinata alle attività di recupero presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia i criteri per la distribuzione del fondo tra le singole istituzioni scolastiche.

Sulla base di quanto sopra esposto, l’istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. c) del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, stabilirà i parametri di distribuzione e assegnazione al personale scolastico delle su menzionate risorse, nel rispetto delle previsioni contenute all’interno del contratto integrativo di livello nazionale che destinano le risorse alle singole finalità.

VEDI IL CCNL 2018

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