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Lavoro agile per i lavoratori fragili e risorse per la sostituzione del personale scolastico [Legge di bilancio 2023]

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 31 marzo 2023 le tutele ai lavoratori fragili previste dal decreto Aiuti-bis e scadute lo scorso 31 dicembre.

In particolare, per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 si prevede che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Si ricorda che il suddetto D.M. 4 febbraio 2022 individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Riguardo al lavoro agile, va sottolineato come l’ultima disciplina transitoria – vigente fino al 31 dicembre 2022 precedente quella prevista nella Legge di bilancio in esame ha fatto riferimento ad una nozione diversa di lavoratori fragili, ovvero ai soggetti rientranti in una delle seguenti condizioni:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
  • possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita49 (certificazione  rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap50, dagli organi medico-legali dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Posto che all’interno della categoria dei dipendenti pubblici rientra anche il personale scolastico, la Legge di bilancio (art. 1 comma 307) provvede a un incremento di 15.874.542 euro per l’anno 2023 dell’autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Per quanto attiene alla relativa quantificazione, sono state prese a riferimento le sostituzioni dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, assenti in quanto fragili tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, e si è applicata, in via analogica, la medesima incidenza delle assenze nel periodo 1° gennaio 2023-31 marzo 2023, per un onere complessivo pari a euro 15.874.542

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