L’ambito territoriale di Latina ha provveduto in questi giorni alla pubblicazione di numerosi decreti di esclusione dalle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) nei confronti di candidati non in possesso del relativo titolo di accesso alle graduatorie.
Si tratta di complessivi 38 decreti di esclusione per mancanza del titolo di accesso e/o mendaci dichiarazioni.
Ricordiamo che l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza deve effettuare tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate.
Nello specifico i decreti di esclusione sono riconducibili a tre casistiche:
- Un’aspirante ha dichiarato il possesso del titolo di laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguito nell’a.s. 2021/22 presso l’Università degli Studi Link Campus, considerando che il primo accreditamento dell’Università per il corso di Laurea in scienze della formazione è del 2023/24, e pertanto la docente non avrebbe potuto conseguire il titolo nell’a.s. 2021/22 come da documentazione consegnata presso l’istituto scolastico; La stessa Università degli Studi Link Campus in riferimento alla richiesta dell’Istituto scolastico ha evidenziato che l’interessata “… non ha mai presentato domanda di partecipazione al concorso per la Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, che ha ricevuto l’accreditamento presso il nostro Ateneo proprio per l’anno accademico in corso”;
- Tanti docenti hanno dichiarato il possesso del Diploma magistrale (ante 2000/2001) conseguito presso l’Istituto “Garibaldi” ma l’USR Campania ha comunicato che “… dagli atti in possesso di questo Ufficio, nonché dagli archivi telematici del portale SIDI, Sistema Informativo dell’Istruzione e del Merito, emerge che il “Garibaldi” non è stato un Istituto Magistrale”;
- Molti docenti hanno dichiarato il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico conseguito presso l’Università degli Studi “LINK CAMPUS UNIVERSITY”, ma la stessa università ha comunicato che “… i nominativi in questione risultano assenti dai nostri archivi, in particolare non hanno mai presentato domanda di partecipazione al concorso, né tantomeno hanno conseguito il titolo di specializzazione presso il nostro Ateneo”; In un caso il docente ha dichiarato il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico conseguito presso l’Università degli Studi “SUOR ORSOLA BENINCASA”, ma la stessa Università ha comunicato che “ la sig.ra … non ha conseguito alcun Corso di specializzazione per il sostegno – scuola primaria presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli”;
Nei provvedimenti di esclusione si legge che:
- sono annullate le assegnazioni di incarico a tempo determinato effettuate dall’ufficio scolastico
- il servizio prestato è da considerarsi ai soli fini economici e non giuridici con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
Va poi considerato che, ai sensi dell’OM 112/2022 (art. 8 comma 9), restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.