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La possibilità di andare oltre l’orario obbligatorio nella scuola paritaria

Com’è noto, per i docenti delle scuole statali l’orario di servizio obbligatorio dei docenti varia a seconda dell’ordine e grado di scuola: 18 ore settimanali nella scuola secondaria di I e II grado, 22 ore più 2 di programmazione nella scuola primaria e 25 ore nella dell’infanzia.

I DOCENTI DELLE SCUOLE STATALI
Esclusivamente i docenti della scuola secondaria possono andare oltre l’orario di lavoro obbligatorio accettando spezzoni orario, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non sono stati accorpati in cattedre dell’organico di fatto e quindi non utilizzate per le assegnazioni provvisorie e per le supplenze.

Tali spezzoni, non accorpati in cattedre dell’organico di fatto e quindi non utilizzate per le operazioni di assegnazioni provvisorie e supplenze, non rientrano tra le disponibilità provinciali e rimangono nella competenza dell’istituzione scolastica.
Rispetto alla previgente disciplina che prevedeva come requisito per essere destinatari di tali ore aggiuntive, il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità, la nuova normativa prevede che queste possano essere attribuite anche al personale in possesso del solo titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, benché la priorità spetti al personale abilitato o, nel caso dei posti di sostegno, al personale specializzato.

In ogni caso, resta fermo il limite massimo delle 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio. I docenti degli altri ordini di scuola (infanzia e primaria), avendo un orario di lavoro già superiore alle 24 ore, non possono in ogni caso l decreto ottenere ore eccedenti.

I DOCENTI DELLE SCUOLE PARITARIE – CONTRATTO AGIDAE
Per quanto riguarda i docenti che insegnano nelle scuole paritarie occorre fare riferimento a quanto disposto dai relativi contratti collettivi nazionali.

Per quanto concerne le scuole che aderiscono al CCNL AGIDAE (istituzioni dipendenti dall’autorità ecclesiastica), l’art. 47 (orario di lavoro) prevede che l’orario di lavoro “normale” sia pari a 31 ore nella scuola dell’infanzia, 24 nella scuola primaria e 18 ore nella scuola secondaria. Successivamente si prevede che, per la scuola secondaria, le eventuali ore in esubero rispetto alle 18 ore ma rientranti nelle 24 ore, vengono retribuiti con la quota oraria globale in atto senza alcuna maggiorazione. Analogamente ciò avviene anche nella scuola primaria dove le eventuali ore eccedenti le 24 ore, ma comunque fino a 28 ore, sono retribuite senza alcuna maggiorazione. Stesso discorso per la scuola dell’infanzia relativamente alle ore eccedenti le 31 ma rientranti nelle 35.
Le eventuali ore in esubero rispetto alle ore suddette devono essere retribuite con una maggiorazione del 15%.
Da quanto detto si evince che, diversamente da quanto previsto con riferimento alle scuole statali, non esiste un vero e proprio limite di ore fatto salvo il caso del docente che insegni contestualmente in scuole statali e paritarie.

I DOCENTI DELLE SCUOLE PARITARIE – CONTRATTO ANINSEI
Per quanto riguarda le scuole che aderiscono al CCNL ANINSEI (istituzioni private “laiche”), all’art. 29 prevede come orario di lavoro, comprensivo di tutte le attività connesse alla funzione, 34 ore per la scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nelle scuole secondarie. Come dispone poi l’art. 31, al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali. Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali. Al personale docente in scuole dell’infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali. Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l’intera durata dell’anno scolastico. 

La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d’orario rispettivamente oltre la 18ma, la 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispettivamente all’80% di un 18mo, di un 24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva retribuzione globale in atto. In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.

IL COMPLETAMENTO ORARIO FRA SCUOLA STATALE E SCUOLA PARITARIA
Il completamento d’orario può realizzarsi anche tra scuole statali non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. Anche in questo caso il completamento potrà avvenire solamente nello stesso ordine di scuola e senza superare comunque il monte ore obbligatorio previsto per il grado di riferimento (18 ore nella scuola secondaria, 24 nella scuola primaria, 25 nella scuola dell’infanzia).

Pertanto, se il docente insegna anche nella scuola statale non sarà possibile superare l’orario obbligatorio previsto per il rispettivo ordine e grado di scuola. Limitatamente alla sola scuola secondaria, il docente che insegni 18 ore su due scuole (una paritaria e una statale) potrà eventualmente andare oltre le 18 ore solo accettando eventuali spezzoni pari o inferiori a 6 ore disponibili nella scuola statale, assegnati dal dirigente scolastico ai docenti abilitati già in servizio nella scuola.

D.M. 13 giugno 2007
Contratto ANINSEI
Contratto AGIDAE

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