Con tre importanti FAQ il Ministero dell’Istruzione fornisce chiarimenti in merito alla compilazione della domanda per l’iscrizione online, anche nel caso di genitori separati o divorziati.
La Circolare Ministeriale 29452 del 30 Novembre prevede che:
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la
responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale”.
L’art. 337-ter, comma 3 del Codice Civile prevede infatti che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
L’art. 337-quarter, comma 3, c.c. prevede invece che, nel caso di affidamento a un solo genitore, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
No, non occorre. La compilazione del modulo di iscrizione on line viene effettuata dal genitore che si è abilitato, il quale dichiara di avere condiviso la scelta con l’altro genitore apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella.
I genitori separati/divorziati possono fare l’iscrizione on line?
Sì. La richiesta di iscrizione, rientrando nella cosiddetta “Responsabilità genitoriale” (Codice Civile, artt. 316, 337-ter e 337-quater, come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154), deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. Il modulo on line recepisce tali nuove disposizioni richiedendo, al genitore che compila la domanda, di dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore.
In caso di genitori separati chi deve compilare la domanda?
Il decreto legislativo 154/2013 ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti il diritto di famiglia. In base a tali modifiche, le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative all’istruzione e all’educazione, devono essere sempre condivise dai genitori. Per questo, è stato previsto che il genitore che compila la domanda di iscrizione deve dichiarare di avere effettuato la scelta in accordo con l’altro genitore. Nel modulo di iscrizione on line questa dichiarazione viene effettuata apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella. Anche nel modello cartaceo utilizzato per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è prevista una specifica dichiarazione che deve essere sottoscritta dal genitore che presenta la domanda.