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Indicazioni operative per svolgimento di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica [Nota USR Sicilia]

Con la nota 37132 del 3 dicembre 2021, l’USR Sicilia ha fornito indicazioni operative per svolgimento di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica – a.s. 2021/2022.

1. Premessa
L’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche statali, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

L’art. 9, punto, 2 della citata L. n. 121/1985, infatti, così recita: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”

Tale ultima disposizione, volta a garantire i principi di libertà religiosa, di uguaglianza e di non discriminazione degli alunni, è stata pedissequamente richiamata dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.lgs. n. 297/1994), all’art. 310, comma 2.
Per l’a. s. 2021/2022, il Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha fornito indicazioni in ordine alla facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica con la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12.11.2020, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22”.

2. Tempistica della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC
La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica va effettuata al momento dell’iscrizione.

Più precisamente:

  • per la scuola dell’infanzia deve essere effettuata ogni anno scolastico a cura dei genitori;
  • per la scuola primaria e secondaria di primo grado, deve essere effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione, pertanto solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico;
  • per la scuola superiore e per i percorsi di istruzione degli adulti (C.M. n. 4 del 21.3.2017) è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione e ha valore per l’intero percorso.

È comunque previsto il diritto di modificare la scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni: tale diritto dovrà essere esercitato dal genitore, tranne che per la scuola superiore e per i percorsi di istruzione degli adulti dove sarà esercitato dallo studente.
All’atto di iscrizione, l’Istituzione scolastica dovrà fornire alle famiglie una completa informazione in merito alle possibili scelte ed alle conseguenti attività alternative organizzate dall’Istituzione scolastica.

3. Tempistica dell’individuazione delle attività alternative all’IRC
È compito dell’Istituzione scolastica programmare in tempo utile le attività didattiche e formative da proporre, in modo da evitare che esse abbiano inizio ad anno scolastico inoltrato.

Secondo la giurisprudenza, infatti, se è legittimo che l’esercizio dell’opzione in ordine alla decisione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica avvenga all’atto dell’iscrizione, mentre la scelta specifica delle attività alternative sia operata da parte degli interessati all’inizio dell’anno scolastico, questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento. Il rinvio della seconda opzione all’incipit dell’anno scolastico contrasta con la possibilità di tempestiva organizzazione ed idonea offerta delle attività alternative, con conseguente inizio ad anno scolastico ormai avviato e con soluzioni formative inadeguate o inesistenti che possono portare all’effettiva frustrazione del principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di insegnamento.

4. Organizzazione e progettazione attività alternative
In presenza di alunni che hanno scelto di non avvalersi di tale insegnamento, sorge dunque l’obbligo per l’istituzione scolastica di organizzare attività alternative ovvero di assicurare l’assistenza per lo studio individuale.

La normativa di riferimento in ordine al concreto esplicarsi del servizio è contenuta nelle seguenti Circolari Ministeriali:

  • C.M. n. 368 del 20.12.1985 “Applicazione dell’Intesa Cei-Mpi”;
  • C.M. n. 128 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola materna”;
  • C.M. n. 129 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola elementare”;
  • C.M. n. 130 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola media”;
  • C.M. n. 131 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola superiore”;
  • C.M. n. 211 del 24.7.1986 “Precisazioni sull’applicazione delle nuove norme derivate
    dalla revisione concordataria”;
  • C.M n. 302 del 29.10.1986 “Quesiti concernenti l’applicazione della C.M. n. 211 del 24 luglio 1986”;
  • C.M. n. 316 del 28.10.1987 “Insegnamento della religione cattolica – Attività alternative – Altre opportunità – Istruzioni per l’anno scolastico 1987/88”,
  • C.M. n. 188 del 25.5.1989 “Nuovo modello riguardante l’esercizio del diritto di scelta se
    avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”;
  • C.M. n. 9 del 18.1.1991 “Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell’11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative”.

Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica sono state, nel corso degli anni, variamente distinte e diversificate, anche a seguito dei due pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia (sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991).

Attualmente possono essere classificate in 4 opzioni:

  • attività didattiche e formative,
  • attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (opzione prevista con le Circolari Ministeriali n. 188 e n. 189 del 1989);
  • allontanamento dall’edificio scolastico (opzione prevista con la Circolare Ministeriale n. 9 del 1991).

Attività didattica alternativa
Le modalità operative relative alla organizzazione e programmazione delle attività didattiche alternative all’insegnamento della religione cattolica sono previste dalla C.M. n. 316/1987.

É compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, ai fini dell’affidamento delle stesse, anche valutando le richieste delle famiglie. Trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, è necessaria una specifica progettazione, che rientra nel Piano dell’Offerta Formativa, nella quale vanno specificati i contenuti e gli obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa.

Il Dirigente scolastico, a seguito delle deliberazioni degli Organi collegiali, organizza il servizio di ore alternative all’insegnamento di religione cattolica.

Dall’attività didattica alternativa alla religione devono comunque rimanere escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (C.M. n. 368/1985).

Ferma restando la competenza degli organi collegiali in ordine alla predisposizione delle attività didattiche e formative, il Ministero dell’Istruzione, con le citate circolari del 1986, ha suggerito alcune possibili attività:

  • per la scuola dell’infanzia viene fatto un mero rinvio agli ordinamenti allora vigenti;
  • per la scuola elementare l’attività sarà particolarmente rivolta ad approfondire aspetti “più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”;
  • per la scuola media le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile”;
  • per la scuola secondaria superiore le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di
    educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana”.

La possibilità di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non comporta tuttavia l’obbligo di accettare le altre attività della scuola, anche se è obbligo di quest’ultima comunque predisporle.

Attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente
L’attività di studio individuale con assistenza di personale docente, quale alternativa all’ora di religione cattolica, deve svolgersi all’interno dei locali della scuola, con l’assistenza di docenti appositamente incaricati.

Per questo tipo di attività, non è prevista una valutazione specifica; la stessa, tuttavia, può essere considerata ai fini di una valutazione complessiva del comportamento dell’alunno.
La libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente può essere svolta dagli alunni solo della scuola secondaria superiore, mediante utilizzo di appositi spazi messi a disposizione dalla scuola (ad esempio biblioteca).

In queste ipotesi, sarà necessario introdurre specifiche norme integrative ai singoli regolamenti d’istituto per predisporre adeguati spazi e la necessaria assistenza e vigilanza.

Allontanamento dall’edificio scolastico
Secondo quanto previsto con la C.M. n. 9 del 1991, la possibilità di allontanarsi dall’edificio (o di posticipare l’ora di entrata) comporta la necessaria sottoscrizione da parte del genitore delle indicazioni relative alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, al fine di attestare il subentro di responsabilità.

5. La valutazione della disciplina
La valutazione delle discipline alternative è del tutto analoga a quella prevista per l’educazione cattolica, pertanto, al pari di quanto previsto dall’art. 309, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994 in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, articoli 2, comma 4, e 4, comma 3, concernenti la valutazione degli alunni rispettivamente nel primo ciclo di istruzione e nella scuola secondaria di secondo grado, la valutazione dell’insegnamento …. resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile L 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.

Tale previsione, con riferimento al primo ciclo di istruzione, è ribadita dal D.Lgs. n. 62/2017 che, all’art. 2, comma 3, prevede che i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti e, al comma 7, Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Alla luce della normativa vigente, pertanto:

  • i docenti incaricati dell’insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici e possiedono lo status degli altri insegnanti;
  • alla pari dei docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, compresa la valutazione periodica e finale degli studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (cfr. Capo IV della
    C.M. n. 316/1987).
    Al riguardo, la nota del MIUR n. 695 del 9.2.2012 chiarisce che i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di II grado che seguono le attività medesime.
  • In sede di valutazione finale non esprimono un voto numerico, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse manifestato e il profitto conseguito in detto insegnamento;
  • nello scrutinio finale, per il solo caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso, se determinante, diviene un giudizio motivato da iscriversi a verbale.
  • In sede di scrutinio finale per l’ammissione all’esame di Stato, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, dell’O.M. n. 53 del 3.3.2021, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alle deliberazioni del consiglio di classe solo ai fini dell’attribuzione del credito scolastico,
    nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento, secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti.
  • Per gli alunni che hanno optato per la libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente o per l’allontanamento dall’edificio scolastico, in sede di scrutinio, non è previsto alcun tipo di valutazione.

6. Modalità di individuazione dei docenti e pagamento delle ore alternative all’IRC
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 26482 del 7.3.2011 avente ad oggetto “Pagamento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica”, ha fornito ulteriori chiarimenti e dettato istruzioni per la parte contrattuale e retributiva.

In merito alle ore alternative all’insegnamento della religione cattolica, la citata nota specifica che esse “costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”.

Quanto all’individuazione ed alle modalità di utilizzazione del personale docente, detta nota precisa che “al fine dell’attribuzione delle ore da liquidare possono identificarsi quattro tipologie di destinatari:

  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
  2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
  4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

In merito, nell’ipotesi 1), trattandosi di personale già retribuito per l’intero orano, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.

Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, si ritiene possano essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell’ipotesi 3) le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell’ipotesi 4), trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del MIUR e del MEF, l’onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell’infanzia (cap. 2156), primaria (cap. 2154), secondaria di primo grado (cap. 2155) e secondaria di secondo grado (cap. 2149).”

Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti i Dirigenti Scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.

Il Ministero dell’Economia e della Finanze ha poi fornito ulteriori indicazioni con la nota n. 87 del 7 giugno 2012 in base alla quale:

  • possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
  • i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 6.4.2016);
  • nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Infine, come previsto nella nota prot. n. 7181 del 7.5.2014 del Ministero dell’economia e finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli incaricati di religione cattolica. 

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