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Indennità di Vacanza Contrattuale: da aprile rideterminati gli importi con l’aggiunta dell’indennità per il triennio 2022/24

Per indennità di vacanza contrattuale si intende un aumento aggiuntivo e provvisorio della retribuzione che viene erogato dallo Stato e riconosciuto sullo stipendio dei lavoratori dipendenti tra la scadenza di un CCNL e il successivo rinnovo.

L’ultimo contratto stipulato nel comparto scuola è quello del 19 aprile 2018 valido per il triennio 2016\2018. Dal 2019 tale contratto è quindi già scaduto e i lavoratori della scuola percepiscono, dal 2019 appunto, tale indennità (voce IND.VACANZA CONTRATTUALE).

L’importo dell’indennità viene calcolato come una percentuale del tasso d’inflazione certificato dall’Istat per l’anno di riferimento:
  • Per i primi 6 mesi pari al 30% del tasso d’inflazione
  • Dal 6° mese in poi pari al 50% del tasso d’inflazione

In sostanza l’indennità di vacanza contrattuale mira a coprire temporaneamente il periodo di vuoto contrattuale e costituisce un’anticipazione dei benefici economici che verranno attribuiti al momento del rinnovo contrattuale.

L’INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE A PARTIRE DA APRILE

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

  • dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
  • dal 1° luglio 2022 0,50%

In sostanza, ai vari lavoratori del comparto pubblico (compresi i lavoratori della scuola) viene riconosciuta un’indennità di vacanza contrattuale in attesa del rinnovo dei contratti relativi al triennio 2022\2024.

IL CASO DELLA SCUOLA
Nel caso del comparto scuola, non solo è scaduto l’ultimo contratto vigente 2016\2018, ma non è stato nemmeno rinnovato il successivo contratto 2019\2021 con la conseguenza che l’importo dovuto ai lavoratori della scuola deve tenere in considerazione sia l’indennità dovuta per il mancato rinnovo del contratto 2019\2021 sia quella che spetta a decorrere da aprile 2022 per la mancanza del nuovo contratto (2022\2024).

In altre parole, fino al prossimo rinnovo del CCNL, gli importi suddetti si aggiungono all’indennità di vacanza contrattuale che i lavoratori della scuola stanno già percependo a causa del fatto che l’ultimo contratto sottoscritto è scaduto nel 2019 (CCNL 2016\2018).

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