sabato, Marzo 15, 2025
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Immissioni in ruolo: il MEF autorizza 112.473 assunzioni; ecco da quali graduatorie si attingerà

Si è svolto oggi un incontro fra sindacati e il Capo di Dipartimento del Ministero dell’Istruzione nel corso del quale l’amministrazione ha comunicato l’avvenuta autorizzazione, da parte del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), per complessivi 112.473 posti a fronte dei 112.691 disponibili dopo le operazioni di mobilità. L’autorizzazione del MEF copre dunque sostanzialmente tutti i posti vacanti e disponibili, al netto delle situazioni di esubero.

Si attende adesso la ripartizione del contingente fra le diverse regioni nonché la nota ministeriale di accompagnamento al contingente di assunzioni. 

Di seguito l’elaborazione FLC CGIL sui posti vacanti e disponibili dopo la mobilità:

GradoNormaleSostegnoTotale disponibilità
2021/2022
Dettagli
Infanzia4.2971.6435.940Tabella analitica
Primaria13.25910.27923.538Tabella analitica
I Grado26.96711.91738.884Tabella analitica
II Grado37.4176.91244.329Tabella analitica
Totale81.94030.751112.691

Per le suddette assunzioni si procederà nel rispetto della tradizionale ripartizione: 

  • Per il 50% da Graduatorie ad Esaurimento GAE;
  • Per l’altro 50% dalle graduatorie concorsuali GM.

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.

PER LA QUOTA DEL 50% DESTINATO ALLE GRADUATORIE CONCORSUALI GM:

Per quanto riguarda la quota (50%) destinata alle procedure concorsuali i posti saranno assegnati facendo scorrere in ordine le seguenti procedure:

Infanzia\Primaria
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 105 e n. 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;

ATTENZIONE: a tal fine è utile ricordare che, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il periodo di validità delle graduatorie, la validità delle GM 2016, originariamente prevista per tre anni dalla pubblicazione, è stata prorogata inizialmente di 1 anno dalla Legge 205/2017 comma 603, e poi di un ulteriore anno dal Decreto Legge 126/2019. Pertanto per gli idonei le graduatorie sono valide per i 5 anni scolastici successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi saranno quindi valide anche per il 2021/2022.

b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G.1546): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento. Si può attingere da tali graduatorie fino al 100% dei posti residui.;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis, contratto a tempo determinato con formazione e valutazione finale, salvo modifiche al D.L. stesso (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73). Sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola della infanzia e primaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 498/2020). Questo significa che, prima delle immissioni in ruolo da GPS, verranno accantonati i posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria che si deve ancora svolgere.

In sostanza il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario.

Ricordiamo che per le assunzioni da GPS I fascia, per posto di sostegno è stato eliminato il requisito delle tre annualità di servizio. Potranno partecipare alla procedura quindi anche i docenti specializzati senza servizio specifico o con meno di 3 anni di servizio. Per le assunzioni su posto comune, invece, è richiesto il possesso di tre annualità di servizio su posto comune.

Scuola secondaria di I e II grado
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 106 e 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;

ATTENZIONE: a tal fine è utile ricordare che, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il periodo di validità delle graduatorie, la validità delle GM 2016, originariamente prevista per tre anni dalla pubblicazione, è stata prorogata inizialmente di 1 anno dalla Legge 205/2017 comma 603, e poi di un ulteriore anno dal Decreto Legge 126/2019. Pertanto per gli idonei le graduatorie sono valide per i 5 anni scolastici successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi saranno quindi valide anche per il 2021/2022.

b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G. 85): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento. Si può attingere da tali graduatorie fino al 100% dei posti residui.;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.G. 510): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza dia spiranti, si scorrono le graduatorie del concorso straordinario 2020 fino al loro esaurimento.

ATTENZIONE: L’art. 1 comma 4 della Legge 159/2019 ha previsto che, completata l’immissione in ruolo, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, il 50% dei posti è destinato al concorso straordinario 2020 e l’altro 50% al concorso ordinario 2020.

Pertanto:

  • Per le classi di concorso STEM (A020, A026, A027, A028, A041) le disponibilità sono ripartite al 50% tra la graduatoria del concorso straordinario 2020 e il concorso ordinario STEM. L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.
  • Per le altre classi di concorso, l’amministrazione ha fatto sapere che poiché i concorsi ordinari 2020 non sono stati ancora avviati non si procederà all’accantonamento dei posti per permettere l’immissione in ruolo quest’anno di un numero maggiore di docenti già presenti nelle GM dello straordinario pubblicate e utili, per poi effettuare un recupero dei posti assegnati in eccesso direttamente nelle immissioni in ruolo 2022, anno in cui si aspetta di avere già graduatorie di merito utili dopo l’effettivo svolgimento dei concorsi ordinari. In sostanza si potrà attingere fino al 100% dei posti dalle GM del concorso straordinario per poi andare in compensazione l’anno successivo.

e) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dal concorso straordinario 2020 e, relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 dalla graduatoria STEM, per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73), fatti salvi, , ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola secondaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 499/2020). (provvedimento quest’ultimo che critichiamo perché si crea precariato e si lasciano posti “sospesi”).

In sostanza il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario (compreso lo STEM).

Ricordiamo che per le assunzioni da GPS I fascia, per posto di sostegno è stato eliminato il requisito delle tre annualità di servizio. Potranno partecipare alla procedura quindi anche i docenti specializzati senza servizio specifico o con meno di 3 anni di servizio. Per le assunzioni su posto comune, invece, è richiesto il possesso di tre annualità di servizio su posto comune.

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