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venerdì, Gennaio 24, 2025
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Graduatorie ad esaurimento (GaE): la scheda tecnica della UIL Scuola

PREMESSA

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 sono riaperti i termini per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) di I, II, III e IV fascia per il personale docente ed educativo relativo al triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

ATTENZIONE: Non sono previsti nuovi inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli. 

Integrazione degli elenchi di sostegno
L’unica novità intervenuta è che, ai fini dell’integrazione degli elenchi di sostegno, per chi è già inserito a pieno titolo o con riserva nelle GaE (o per chi presenta domanda di reinserimento perché cancellato per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti), è stata prevista la possibilità di iscriversi con riserva per coloro che conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022. 

Aggiornamento graduatorie di istituto di I fascia
Con successivo provvedimento saranno riaperti i termini per l’aggiornamento delle  graduatorie di istituto di I fascia corrispondenti alle GAE.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
È possibile presentare domanda nel periodo compreso tra: il 21 marzo 2022 (dalle ore 9,00) ed il 4 aprile 2022 (entro le ore 23,59).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
La domanda deve essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
I candidati si dovranno collegare all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, e accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.

COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTA DOMANDA
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici di vigenza delle stesse. Sarà consentito il reinserimento in graduatoria solo nel prossimo aggiornamento.

QUALI ISTANZE SI POSSONO PRESENTARE
La funzione è destinata al personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e nella IV fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, che intende chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

L’istanza consentirà ai docenti di effettuare le seguenti operazioni:

  • presentare domanda per l’inclusione nelle GaE per tutte le posizioni valide o cancellate per mancata conferma;
  • aggiornare la propria posizione;
  • aggiornare le singole graduatorie;
  • confermare la riserva o rinunciare alle graduatorie con tipo inclusione “riserva”;
  • sciogliere la riserva per aver conseguito il titolo.

PASSI DA COMPIERE SU ISTANZE ONLINE
I passi che il docente deve compiere per completare correttamente il procedimento di presentazione della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento sono i seguenti:

  1. accedere alla pagina principale delle “Istanze online”
  2. selezionare l’istanza “Domanda di aggiornamento GaE AA.SS. 2022/23 2023/24 2024/25”
  3. verificare lo stato della domanda
  4. effettuare una delle seguenti operazioni in base allo stato della domanda
  • Non Inserita” – l’aspirante può inserire i dati
  • ‘”Inserita, Non Inoltrata” – l’aspirante può modificare, cancellare e visualizzare la domanda inserita
  • “Inoltrata” – l’aspirante può visualizzare la domanda o annullare l’inoltro
  • “Presa in carico” – dopo la chiusura dell’applicazione di presentazione domanda viene resa disponibile la funzione di presa in carico all’USP. Da quel momento la domanda può solamente essere interrogata.

A garanzia del corretto completamento dell’operazione, dopo l’inoltro della domanda, il docente
può effettuare le seguenti operazioni:

  1.  verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato
    .pdf
  2. verificare che accedendo in visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato “inoltrata”
  3. accedere alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page personale di Istanze online e verificare che il modulo domanda contenga tutte le informazioni.

Dopo l’inoltro:

  • La domanda non può più essere modificata.
  • Se il docente ha necessità di modificare i dati inseriti deve annullare l’inoltro e procedere ad una nuova acquisizione entro la data e ora indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

A CHI VA INDIRIZZATA LA DOMANDA

  • La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva: dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022.
  • La domanda di reinserimento: dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.
  • La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

CONFERMA E RESINSERIMENTO DEI TITOLI DI PREFERENZA O DI PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE

  • Il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio deve essere riconfermato, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.
  • Il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge .104 del 1992, deve essere riconfermata, anche nel caso di sola permanenza. Tale sezione deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.

ASSUNZIONE SUI POSTI RISERVATI E ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

  • Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio in quanto disoccupati alla scadenza dei termini presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.
  • Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono
    produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

DISPOSIZIONI PER CHI É ISCRITTO CON RISERVA

Docenti che acquisiranno il titolo dopo la scadenza della domanda o che hanno un ricorso pendente

Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando l’apposita sezione:

  1. coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
  2. coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie
    medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

Attenzione: I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.

Docenti che acquisiranno il titolo entro la data di scadenza delle domande
I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando l’apposita sezione.

Nella compilazione della domanda il periodo di durata legale del corso da indicare per l’eventuale decurtazione del servizio decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo.

Dove presentare domanda e cosa succede se non si presenta

  • Tutti i docenti iscritti con riserva presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o con contestuale scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l’inclusione.
  • Tutti coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza, sono cancellati dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

INSERIMENTO A PIENO TITOLO NEGLI ELENCHI DI SOSTEGNO

Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno, possono chiedere i corrispondenti posti per il sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

  • Scuola dell’infanzia e di scuola primaria: sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla fascia in cui è inserito per posto
    comune e con il medesimo punteggio.
  • Scuola secondaria di I grado: per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell’ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.
  • Scuola secondaria di II grado: per gli insegnamenti della scuola secondaria di II grado è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell’ambito di questa, nella graduatoria ad
    esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.

INSERIMENTO CON RISERVA NEGLI ELENCHI PER I POSTI DI SOSTEGNO

Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno:

  • i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022;
  • i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.

La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.

AGGIORNAMENTO DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO

Non bisogna inserire i titoli e i servizi già valutati nel precedente aggiornamento.
La date di conseguimento e dichiarazione dei titoli non devono superare il termine di presentazione della domanda.

Sono infatti valutabili solo i titoli e i servizi conseguiti successivamente al 16 maggio 2019 al 4 marzo 2022.

Per il conseguimento del sostegno (Sezione C3, Elenchi del sostegno/speciali e metodi differenziati) è possibile acquisire una data successiva a tale termine. In questo caso la partecipazione sarà con Riserva. Quindi, se l’aspirante non consegue il titolo entro il termine di presentazione della domanda, deve selezionare anche il campo ‘in attesa del conseguimento del titolo’ e impostare la data prevista nel campo ‘conseguito il’. Per la partecipazione con Riserva, la data non può essere successiva al 15 luglio 2022.

È possibile però inserire i titoli e i servizi già posseduti, solo se non presentati entro la suddetta data del 16 maggio 2019.

Attenzione:
I servizi svolti nell’anno scolastico 2018/2019 dopo il 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico.

I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione del presente aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio previsto, ossia 30 punti.

N.B. I docenti che chiedono il reinserimento hanno il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione. Devono quindi dichiarare i titoli culturali e di servizio acquisiti successivamente rispetto alla cancellazione.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Attribuzione del punteggio

Il servizio prestato nelle scuole statali e/o paritarie è valutato:

  • per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: pp. 2;
  • fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di: pp. 12.

Si possono sommare tutti i giorni di servizio prestati nell’arco di un anno scolastico, fino a
raggiungere il punteggio massimo di 12 punti:

  • da 16 a 45 gg. uguale pp. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale pp. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale pp. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale pp. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale pp. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale pp. 12.

Il servizio deve essere prestato in possesso del titolo di studio
Il servizio deve essere prestato in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria.

Servizio specifico e servizio aspecifico
Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.

  • per servizio specifico si intende quello svolto sulla classe di concorso per cui si chiede l’attribuzione del punteggio;
  • per servizio non specifico si intende quello svolto su una classe di concorso diversa da quella per cui si chiede l’attribuzione del punteggio.

Per cui il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50%.

Servizio su posto di sostegno

  • se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero, a scelta dell’interessato, in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato;
  • se prestato senza titolo di specializzazione, è valutato obbligatoriamente nella graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina. 

Servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso
Il servizio è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato.
È possibile quindi valutarlo una sola volta:

  • come specifico (se si intende caricare il punteggio nella classe di concorso in cui è stato svolto) oppure 
  • come non specifico (se si intende caricare il punteggio in una classe di concorso diversa da quella in cui è stato svolto), per un massimo di 6 mesi. 

Si ricorda che il servizio non specifico si valuta nella misura del 50% del punteggio previsto.

Servizi prestati in altri ordini di scuola
Il servizio è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi ai tipi di scuole.
Ad esempio, il servizio prestato nella scuola secondaria non si può valutare nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria o nelle graduatorie del personale educativo e viceversa.

Per cui:

  • il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole.
  • il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività.

Servizio svolto nelle sezioni primavera
Tale servizio è valutabile, per ciascun anno scolastico:

  • nella scuola dell’Infanzia, per un massimo di 6 punti;
  • nella scuola Primaria, fino ad un massimo di 3 punti.

Servizio d’insegnamento prestato all’estero o nelle scuole militari

  • il servizio d’insegnamento prestato all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
  • il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale.

Servizio d’insegnamento prestato nei comuni di montagna o negli istituti penitenziari

Dall’a.s. 2007/08 non è più valutato in misura doppia il servizio di insegnamento nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari.

VEDI LA SCHEDA DELLA UIL SCUOLA

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