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Estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico [FAQ ANIEF aggiornate al 20 Dicembre]

ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO [FAQ ANIEF]

AGGIORNATE AL 20 DICEMBRE 2021

1) Nel DL si parla di diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma la durata della sospensione ha un termine? Sarà fino alla fine dello stato di emergenza?

La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

2) Per chi è guarito dal “Covid19” con green pass in scadenza a fine febbraio valgono le stesse regole a partire dal 15 dicembre?

Si, la durata del super green pass per i guariti resta di sei mesi. Dopodiché se verrà effettuata la dose di richiamo varrà altri 9 mesi.

3) Chi è in congedo parentale, aspettativa o congedo biennale L.104/92, può essere sospeso?

Come stabilito dal decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, alla quale il DL si richiama, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Pertanto, chi a decorrere dal 15 dicembre non è in servizio per qualsiasi tipologia di assenza, congedo parentale, aspettativa, non è soggetto a nessun obbligo.

Solo al rientro ed entro i termini previsti dal DL 172/2021 art. 2 comma 3, il lavoratore non in regola dovrà comunicare, entro i termini previsti, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Segnalaci eventuali provvedimenti di sospensione, in contrasto con quanto previsto dal DL 172/2021, a sospensione.servizio@anief.net

4) Il dirigente scolastico può sospendermi se in malattia?

Anche per il personale non in servizio per malattia (infermità), come chiarito con il parere n° 1927 del 17/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 comma 2 del DL 172/2021. Pertanto anche tale personale potrà regolarizzare la posizione vaccinale solo al rientro in servizio, cioè da quando possibile lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Segnalaci eventuali provvedimenti di sospensione, in contrasto con quanto previsto dal DL 172/2021, a sospensione.servizio@anief.net

5) Per quale tipologia di assenza il dirigente scolastico può sospendermi durante l’assenza?

In osservanza dell’art. 4 ter della Legge n°76 del 28 maggio 2021, introdotto dall’art. 2 del DL 172/2021, a nostro avviso anche chi è assente per ferie e/o permessi per motivi personali, familiari, per matrimonio, concorsi ed esami, non potrà essere sospeso durante il periodo di assenza, dovendo dimostrare di essere in regola soltanto al fine della prestazione lavorativa e quindi se in servizio.

Segnalaci eventuali provvedimenti di sospensione, in contrasto con quanto previsto dal DL 172/2021, a sospensione.servizio@anief.net

6) Chi ha contratto il virus “covid19” è esonerato dal vaccinarsi?

È esonerato se in possesso di green pass valido che in Italia ha durata di validità di 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Alla scadenza sarà necessario vaccinarsi per essere in regola con l’obbligo introdotto dal DL.

7) Il DS può mandare lettera di invito a regolarizzare a personale assente?

Il dirigente scolastico è obbligato ad invitare, a seguito di controllo giornaliero, solamente il personale scolastico irregolare se in servizio. Se invia lettera di invito anzitempo e prima di verificarne la regolarità al primo giorno di rientro del personale interessato, quest’ultimo non è tenuto a provvedere alla regolarizzazione o alla produzione della documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale, prima dell’effettivo rientro.

8) Il DS può inviare lettera di invito durante il periodo di sospensione delle lezioni per le festività natalizie?

Si per le vacanze di natale, se non si è assenti dal servizio per una delle ragioni di cui alle faq precedenti si è considerati in servizio e quindi soggetti ad obbligo vaccinale.

9) Se prenoto il vaccino entro i famosi 20 giorni, poi finisco in malattia e non posso più farlo e devo rimandarlo, mi può sospendere?

L’impossibilità alla vaccinazione per cause indipendenti dalla persona e il conseguente posticipo non può determinare la sospensione. Non possono però più effettuare nuova prenotazione e far decorrere altri 20 gg., devo provvedere alla vaccinazione in libero accesso diretto agli hub vaccinali.

10) Se prenoto il vaccino oltre i 20 giorni, cosa succede?

Se presso la propria ASL non è garantita la priorità di accesso alla vaccinazione, tramite accesso diretto agli hub vaccinali, bisognerà farsi rilasciare certificazione dall’ASL di competenza o centro vaccinale che attesti quella data come l’unica prima possibile. Nel caso invece sia garantito l’accesso diretto agli hub vaccinali, la prenotazione oltre limite non ha nessuna efficacia. La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate, determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

11) Nel periodo in cui uno è scoperto dalla vaccinazione ma ha prenotato il vaccino, nei termini stabiliti, il DS lo può sospendere?

No, presentata la documentazione richiesta ed in attesa della vaccinazione il dirigente non può applicare la sospensione. Nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

12) Dopo aver effettuato la prima dose vaccino, nei 15 gg. necessari per avere l’attivazione del green pass rafforzato, sono ancora obbligato a fare il tampone e quindi ad avere il green pass base?

Secondo quanto riportato con le indicazioni operative del MI n° 1889 del 7 dicembre 2021, pagina 7, secondo paragrafo, no. Una volta fatta la prima dose non serve più il green pass base.

“…nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).”

13) Quali indicazioni per chi non vuol fare la terza dose?

Possono permanere in servizio fino allo scadere dei 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario, cioè dalla seconda dose.

14) Quali indicazioni per i guariti da Covid19 che non intendono adempiere all’obbligo vaccinale?

Possono permanere in servizio fino allo scadere dei sei mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.

15) Nel caso in cui sia disposta dal dirigente scolastico la DAD o il lavoro agile, vale l’obbligo della vaccinazione per il personale?

La DAD, poiché temporanea e limitata al numero di contagi per classe, non esclude la prestazione lavorativa da scuola e la presenza ad incontri ed attività funzionali all’insegnamento.

16) Per i concorsi pubblici serve la vaccinazione, il green pass rafforzato?

No, in occasione dello svolgimento delle prove concorsuali già calendarizzate e relative al concorso ordinario infanzia e primaria non può essere richiesto il green pass rafforzato.

Dai combinati disposti di tutte le norme richiamate all’art. 5 del DL 172/2021 relativo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, si evince che, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, il green pass rafforzato è necessario per lo svolgimento delle seguenti attività: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

17) Sarà possibile sostituire il personale ATA sospeso?

Si, anche se il DL 172/2021 prevede espressamente la sostituzione solamente per il personale docente sospeso. Il dirigente scolastico provvederà all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione del docente.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente, continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

18) Il personale scolastico esente dall’obbligo vaccinale o la cui vaccinazione è stata differita con certificato del medico vaccinatore, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita potrà continuare a svolgere regolarmente la propria prestazione lavorativa?

Si, secondo il parere del MI, del 17 dicembre 2021, le previsioni normative (art. 4 cc. 2 e 7 del D.L. 44/2021) “non introducono l’obbligo tout court, quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte”.

19) Lo studente universitario in attività di tirocinio, presso ogni istituzione scolastica, è soggetto all’obbligo vaccinale?

No, secondo le previsioni di cui al comma 1 dell’art. 4 ter, lettere a), b), c), d), introdotto dall’art 2 del DL 172/2021, è da escludersi dall’obbligo vaccinale. Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l’estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico. Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87.

20) Il supplente non vaccinato che dal 15 dicembre riceverà una proposta di nomina, potrà accettarla?

Con la indicazioni operative prot. n° 1889 del 7 dicembre 2021, l’amministrazione comunica che poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. Sempre secondo l‘amministrazione, in assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

A nostro avviso, il supplente non vaccinato ha diritto alla stipula del contratto poichè assoggettabile all’obbligo e quindi alle condizioni previste dal DL 17272021 solo se assunto e quindi inquadrato tra i profili del personale scolastico. Pertanto è dall’accettazione dell’incarico che deve decorrere l’obbligo previsto, con anche la eventuale possibilità, se non già vaccinato, di poter adempiere alla regolarizzazione secondo le disposizioni previste dall’art. 2 comma 3 del DL 172/202, cioè produrre entro cinque giorni dall’assunzione: la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Pertanto si invita il personale precario a contattare la struttura sindacale territoriale di Anief o nazionale per chiedere un intervento nel caso di rifiuto da parte del Ds alla stipula del contratto.

21) La consegna della lettera di invito può avvenire brevi manu?

La consegna può avvenire tramite una delle seguenti modalità:

– Consegna brevi manu, previa firma di avvenuta consegna.

– PEC

– Raccomandata A/R

22) Ci si può rifiutare di ritirare la lettera di invito?

A tal proposito segnaliamo la sentenza di Cassazione n. 7306 del 14 marzo 2019.

Nella sentenza la Corte parte da un principio di diritto, ormai, unanimemente riconosciuto: “esiste l’obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso”. Affinché la consegna possa dirsi perfezionata e la comunicazione possa considerarsi come avvenuta, il datore di lavoro deve fornire la prova di aver tentato di consegnare una missiva al lavoratore e di non esserci riuscito a causa del rifiuto del medesimo, oppure di avervi provveduto regolarmente raccogliendone la firma per ricevuta.

23) Il ricorso al TAR contro l’obbligo vaccinale del personale scolastico è stato respinto?

No, nel primo ricorso presentato dai legali di Anief è stata respinta la richiesta immediata di sospensione degli atti applicativi dell’entrata in vigore della nuova norma alla luce della sentenza del Cds per il personale sanitario. È comunque fatta salva la possibilità di risarcire il personale eventualmente sospeso con ordinanza cautelare nella prossima camera di consiglio dell’11 gennaio o nel merito.

Il sindacato Anief continua a raccogliere le adesioni entro il 31 dicembre per tutti coloro che, a oggi, non hanno ancora aderito, al fine di poter chiedere, nel caso di accoglimento nella camera di consiglio dell’anno nuovo, l’applicazione degli stessi provvedimenti anche per coloro che hanno aderito entro il 31 dicembre 2021.

Vai al ricorso, c’è ancora tempo per aderire.

24) Saranno attivati ricorsi al giudice del lavoro?

L’ufficio Legale dell’Anief sta predisponendo dei ricorsi pilota al giudice del lavoro, da estendere a tutti in caso di esito positivo. Ciò consentirà di tutelare i soci Anief e, al contempo, di evitare il rischio di pesanti condanne alle spese in caso di consolidamento di un orientamento negativo in un determinato Tribunale.

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