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Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico [Nota USR Sicilia]

L’USR Sicilia, ha emanato la nota 8979 del 1 marzo 2023 avente ad oggetto gli Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico. Circolari ministeriali dell’8.2.2023 e del 27.2.2023.

Con le circolari in oggetto, a fronte dell’allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico posti in essere all’interno delle scuole, anche nel corso delle lezioni, sono state fornite indicazioni in merito alla rappresentanza e difesa del personale della scuola vittima di tali episodi nelle sedi civili e penali a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Con la presente nota si intendono fornire indicazioni operative riguardanti la tematica in oggetto.

Va preliminarmente rilevato che a seguito dell’assunzione in servizio tra il Ministero dell’istruzione e del merito e il personale scolastico si instaura un rapporto di immedesimazione organica: il soggetto rappresenta l’Ente; i diritti, doveri e poteri da esso esercitati sono infatti diretta espressione dell’attività dell’Ente, finalizzati al perseguimento dei fini istituzionalmente ad esso attribuiti, cui sono direttamente imputabili gli atti compiuti (Cass. n. 25946/2011).

Gli atti di violenza nei confronti del personale scolastico, quindi, in virtù del principio di immedesimazione organica, assumono valenza anche nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, in quanto gli stessi, oltre a ledere l’autorità e l’autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale, comportano un ostacolo allo svolgimento delle funzioni istituzionalmente ad esso attribuite e una lesione alla sua immagine, compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio.

Ai fini della configurazione di particolari fattispecie di reato, il Dirigente scolastico e il docente rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto, ai sensi dell’art. 357 c.p., esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (Cass. 11.2.1992).

In particolare, per i docenti l’esercizio delle funzioni amministrative, e di conseguenza la qualità di
pubblico ufficiale, non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi al fine di renderli edotti sull’andamento dell’iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia (Cass. n. 4033/1993; n. 6587/1991; n. 15367/2014).

La qualità di pubblico ufficiale è riservata anche ai Coordinatori didattici e ai docenti della scuola paritarie, in quanto l’insegnamento è pubblica funzione e le scuole paritarie sono equiparate alle scuole pubbliche, in considerazione del fatto che l’attribuzione della parità comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola e che l’insegnamento impartito in dette scuole si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica istruzione (Cass. n. 3004/1999; n. 421/1997).

Il personale ATA, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 3004/1999), riveste invece ai fini della legge
penale la qualifica di incaricato di pubblico servizio, svolgendo, ai sensi dell’art. 358, comma 2, c.p.
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima.

La giurisprudenza ha precisato che tale qualifica spetta al personale ATA in quanto la sua attività implica conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica e presenta aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d’istituto ed agli insegnanti (Corte App. Perugia, 29.7.2011).

Gli atti illeciti commessi nei confronti del personale scolastico posso configurare i reati di:

  • Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio (art. 336 c.p.), commesso da chiunque la usi per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ad omettere o a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire, comunque, su di esso; • resistenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio (art. 337 c.p.), commesso da chiunque usi violenza o minaccia per opporsi ad esso mentre compie un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza;
  • oltraggio a pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio (art. 341-bis c.p.), commesso da chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, ne offende l’onore ed il prestigio mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Qualunque atto di violenza commesso nei confronti del personale su indicato è, inoltre, fonte dell’obbligo di risarcire i danni causati, ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia in sede penale, attraverso la costituzione di parte civile, che in sede civile.

Il recente intensificarsi di episodi di violenza a danno del personale scolastico rende necessario assicurare un’efficace assistenza del personale scolastico vittima di tali condotte e, a tal fine, il Ministero, in relazione alle suddette fattispecie, richiederà l’intervento dell’Avvocatura generale dello Stato al fine di assicurare la rappresentanza e la difesa del personale della scuola nelle sedi civili e penali, ai sensi dell’articolo 44 del R.D. n. 1611 del 1933, secondo cui L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all’art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.

Con la circolare del 27.2.2023 il Ministro dell’istruzione e del Merito ha fornito specifiche indicazioni operative in ordine alla rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato del personale scolastico parte lesa nei giudizi civili e penali, derivanti da atti di violenza da esso subiti per fatti e cause di servizio.

Tale intervento è tuttavia subordinato al preventivo accertamento dei seguenti presupposti, direttamente discendenti dalla necessaria sussistenza del rapporto di immedesimazione organica, cui consegue l’opportunità della tutela degli stessi interessi erariali:

  • è necessario innanzitutto che ricorra piena coincidenza tra la posizione del dipendente medesimo e quella dell’Amministrazione senza che, quindi, possano ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse.
  • la tutela legale è prevista solo nel caso in cui il personale scolastico sia destinatario di atti aventi evidente rilevanza penale, a causa ed in conseguenza dell’esercizio delle funzioni riconducibili al rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione.
  • • La tutela è assicurata nel caso in cui la condotta posta in essere nei confronti del dipendente risulti idonea a fondare ipotesi di risarcimento a titolo di responsabilità civile;
  • è infine necessario che il patrocinio legale da parte dall’Avvocatura dello Stato sia richiesto, ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1611/1933 direttamente dal MInistero, su apposita istanza del dipendente interessato, e l’Avvocato generale dello Stato ne abbia riconosciuto l’opportunità.

Per tale motivo le note ministeriali in oggetto prevedono una specifica ed uniforme procedura per l’attivazione del patrocinio in sede penale e civile in favore del personale della scuola, che tenga conto della peculiare articolazione organizzativa dell’Amministrazione scolastica:

Il dipendente vittima di violenza deve inoltrare al Dirigente scolastico l’istanza di patrocinio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze dell’ordine, ecc.…), comprensiva di apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini della tutela giudiziale.

Il Dirigente scolastico, cui spetta il compito di una valutazione delle condizioni di ammissibilità sopra indicate al fine di evitare l’inoltro di istanze palesemente infondate e temerarie, la inoltrerà tempestivamente al Servizio ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale accompagnata da una relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta.

Il Servizio ispettivo, espletata l’ulteriore attività istruttoria resasi eventualmente necessaria, sottoporrà le proprie conclusioni al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che effettuata una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti per l’attivazione della tutela accordata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933 trasmetterà, con urgenza e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, la documentazione al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che provvederà a formalizzare la richiesta di patrocinio all’Avvocato Generale dello Stato, cui spetta la valutazione e la verifica circa l’opportunità e i presupposti per concedere il patrocinio.

In caso di esito favorevole dell’istanza il giudizio sarà poi seguito dalle Avvocature distrettuali competenti, con le quali il dipendente si rapporterà per gli ulteriori seguiti.

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