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Eliminazione del divieto di contemporanea iscrizione a più corsi universitari: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge

É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, la legge n. 33 del 12 aprile 2022 concernente disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

Con la legge viene di fatto eliminato il divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea.

Ricordiamo che sebbene la nuova norma formalmente entrerà in vigore il 13 maggio 2022, probabilmente sarà necessario attendere l’emanazione dei decreti attuativi affinché diventi operativa.

COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE
La legge contiene disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

In particolare con la nuova norma attribuisce agli studenti la facoltà di contemporanea iscrizione (presso istituzioni italiane ovvero una italiana e l’altra estera):

  • due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale;
  • a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica;
  • a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

Nello specifico si prevede la possibilità di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Tale facoltà è tuttavia esclusa nel caso in cui l’iscrizione contemporanea riguardi due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master.

Il divieto di iscrizione permane anche qualora i suddetti corsi siano tenuti presso due distinte università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.  

Si consente l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

Si prevede che l’iscrizione contemporanea sia consentita presso istituzioni italiane ovvero presso due istituzioni, di cui almeno una italiana.

Analoga facoltà è prevista per gli studenti delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) analoga facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi riconosciuta agli studenti universitari.

MODALITÁ E CRITERI PER CONSENTIRE LA DOPPIA ISCRIZIONE

Per quanto concerne le modalità e criteri per rendere maggiormente agevole agli studenti la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, si demanda a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca la disciplina delle modalità idonee a consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, con particolare considerazione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, nonché a favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni medesime.

Viene posta la condizione che almeno una delle due istituzioni sia italiana.

Il suddetto decreto è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

Con il medesimo decreto, sentito il Ministro dell’istruzione per le parti di competenza, sono, inoltre, stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, nonché le modalità di raccordo con il curriculum dello studente, prevedendo l’accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d’identità elettronica, come previsto dall’articolo 64, commi 2-quater, 2-novies e 3-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

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