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Educazione motoria alla primaria: possibile la compresenza per le classi che adottano il tempo pieno

É stato presentato in Senato il ddl di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448) sul quale, martedì 16 novembre, alle 16,30, il Presidente renderà comunicazioni all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

L’art. 109 prevede novità per l’insegnamento di Educazione motoria nella scuola primaria. Attualmente l’educazione motoria, pur rientrando nel curricolo della scuola primaria, non è affidata ad un docente specifico. Stando al quadro attuale, in mancanza di un insegnante con requisiti professionali specifici, l’insegnamento di tale disciplina è affidato a un docente generico secondo il modello dell’insegnante unico.

Con la norma in esame si introduce l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di idoneo titolo e si prevede la costituzione della correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
Si prevede l’istituzione della relativa classe di concorso  “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.

CONCORSI
Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. A tal fine, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l’idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l’approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di:

  • laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»
  • laurea magistrale conseguita nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»
  • laurea magistrale conseguita nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»
  • titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233

É altresì necessario aver conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione.

COME FUNZIONERÀ?

  • L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno.
  • Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.

SUPPLENZE
Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola s

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