Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024. Tra le misure adottate vi è l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per le classi quarta e quinta elementare da parte dei docenti provvisti di titolo idoneo.
NUOVA CLASSE DI CONCORSO
Si prevede l’istituzione della relativa classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.
CONCORSI
Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. A tal fine, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di:
- laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»
- laurea magistrale conseguita nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»
- laurea magistrale conseguita nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»
- titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233
É altresì necessario aver conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione.
COME FUNZIONERÀ?
- L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno.
- Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.
SUPPLENZE
Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

