Il Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha pubblicato l’avviso n. 28822 del 23 novembre 2021 relativo al riconoscimento in Italia dell’abilitazione estera all’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (anni 0 – 3).
Gli interessati possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, recepite in Italia rispettivamente con i decreti legislativi n.206 del 6 novembre 2007 e n.15 del 28 gennaio 2016.
Presupposto giuridico per ottenere il riconoscimento è che la qualifica professionale acquisita nei Paesi comunitari venga attestata dall’autorità competente del Paese di origine del titolo abilitante. (art. 13 della Direttiva Europea 2005/36/CE e successive modifiche – “condizioni del riconoscimento”).
Le dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero saranno invece richieste per le sole abilitazioni conseguite nei Paesi extra UE. Tali dichiarazioni non devono limitarsi ad attestare il valore del titolo di studio, ma certificarne anche il valore abilitante all’esercizio della professione (circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prot. MAE0106934 del 29 luglio 2021).
In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative.
È possibile presentare le istanze di riconoscimento professionale unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Educatore per l’infanzia, al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-del-titolo-di-educatore-dei-servizieducativi-dell-infanzia
Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero non sarà presa in esame.
Si precisa, infine, che questo Ministero dell’Istruzione non è competente sulla figura professionale dell’educatore socio-pedagogico. Pertanto, tutte le domande finalizzate al riconoscimento della suddetta professione non verranno prese in esame.