Il CSPI, nella riunione svoltasi oggi 25 agosto in modalità telematica, ha espresso all’unanimità parere negativo sulla bozza di decreto ministeriale concernente l’individuazione dei criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi di quanto prevede il DL 36/2022 all’art. 45 comma 1.
Il CSPI
- condivide volontà del legislatore di riconoscere adeguato valore alla continuità didattica, educativa e progettuale a garanzia dello sviluppo personale di ciascun allievo. La continuità didattica è uno dei presupposti per una efficace attuazione del diritto allo studio degli alunni e, in particolare, di quelli con disabilità.
- rileva tuttavia che lo schema di decreto in esame risulta poco efficace e foriero di contraddizioni e problematiche per il personale e per la scuola. Il rischio è quello di introdurre misure inefficaci rispetto ad un obiettivo di gran rilievo come quello di garantire e valorizzare la continuità dell’insegnamento.
- sottolinea che il decreto interviene con una disposizione normativa sulla materia relativa alla valorizzazione professionale legata alla mobilità del personale docente solo in via temporanea nelle more dell’aggiornamento contrattuale, come riconosce lo stesso DL 36/2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79) laddove afferma che il Ministero interviene con Decreto Ministeriale per stabilire i criteri per l’attribuzione dell’incentivo al personale che garantisce la continuità didattica «… solo in sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale». Il decreto in esame interviene su questioni relative alla valorizzazione del personale, che sono di pertinenza contrattuale, in maniera intempestiva in quanto, oltre a non essere stato adottato entro il 30 giugno 2022, potrà essere applicato solo dal prossimo anno scolastico soprattutto perché gli effetti sulla continuità didattica si potranno registrare e riconoscere a partire dalle operazioni di mobilità che avranno effetto da settembre 2023, periodo in cui il CCNI sulla mobilità sarà già intervenuto e avrà regolato tutta la materia.
- evidenzia che il criterio adottato per incentivare la continuità didattica dei docenti presuppone di valorizzare quegli insegnanti che nell’anno scolastico di riferimento non abbiano ottenuto mobilità, assegnazione provvisoria o utilizzazione nonché incarichi di insegnamento a tempo determinato. Verrebbe pertanto incentivato non il personale docente che intenzionalmente sceglie di rimanere nella stessa scuola a garanzia dell’«interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica» ai sensi della lettera b-bis), comma 593, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii., ma anche coloro che, pur avendo espresso la volontà di trasferimento di sede, non l’abbiano ottenuto per motivi oggettivi (come ad esempio l’indisponibilità di posti). Non aver individuato nello schema di decreto il criterio dell’intenzionalità da parte del docente rende inefficace la valorizzazione della continuità come prevista dalla norma.
Di conseguenza i criteri individuati dal decreto non permettono di incentivare solo chi volontariamente sceglie di assicurare la continuità didattica ma anche chi, pur avendo prodotto domanda di trasferimento, casualmente non l’ha ottenuta. Inoltre non si fa alcun distinguo rispetto al personale docente che, pur non avendo chiesto trasferimento, sia stato destinatario di mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, per cui la condizione di soprannumerarietà diventa occasione di penalizzazione. - sottolinea inoltre che il comma 593-bis del DL 36/2022 fa esplicito riferimento agli «anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica»; ne consegue che non può essere sufficiente la maturazione di un “solo” anno scolastico di riferimento per ottenere l’incentivo come prevede invece lo schema di decreto in esame.
- rileva come il provvedimento non fa poi alcuna distinzione tra comune e provincia di residenza del docente rispetto a quella in cui ha sede la scuola, per cui lo stesso incentivo verrebbe riconosciuto a chi è residente nella stessa provincia (ma non nello stesso comune) e a chi è residente fuori provincia. Tra l’altro in molti comuni non sono presenti tutti i gradi e indirizzi di studio; ciò crea una disparità di opportunità lavorativa tra il personale docente conseguente alla dislocazione delle sedi.
- evidenzia infine come il decreto non riconosca adeguata centralità alla valorizzazione «… del personale docente in servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica inserite nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai sensi della lettera b-ter) del medesimo comma 593». Tale criterio per la valorizzazione tra l’altro dovrebbe prescindere dalla
residenza del docente, mentre il decreto collega entrambi gli aspetti e ne condiziona l’applicazione.

