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Covid-19: misure di prevenzione nelle scuole e nei servizi per l’infanzia. Indicazioni utili [Nota Regione Veneto]

La Regione Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha emanato la nota prot. n. 374263 del 26.08.2022 con la quale si trasmettano i documenti relativi alle misure di prevenzione per il COVID-19 nel contesto delle scuole e dei servizi per l’infanzia.

Nella nota si evidenziano i seguenti elementi:

  1. Sintomi respiratori lievi: gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi adottando le misure di igiene respiratoria e delle mani. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la solo rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.
  2. Contatti scolastici: la presenza di casi di positività nella classe/gruppo/sezione non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che a seguito di un contatto a scuola valgono le misure valide per tutta la popolazione che prevedono la necessità di indossare per 10 giorni dall’ultimo contatto dispositivi di protezione di tipo FFP2 senza obblighi di eseguire test di screening. 
  3. Rientro a scuola di un caso positivo: è possibile rientrare a scuola presentando l’esito negativo del test effettuato al termine del periodo di isolamento previsto.
  4. Rete dei referenti per le scuole di Dipartimenti di Prevenzione e dei Referenti COVID delle scuole: si raccomanda che ogni azienda sanitaria mantenga e aggiorni la rete costruita nel corso di questi due anni di emergenza, identificando gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione che garantiranno le attività di sorveglianze e supporto alle scuole.

ACCESSO AI SERVIZI PER L’INFANZIA DEI MINORI PROVENIENTI DALL’UCRAINA
In merito all’obbligo vaccinale (Legge 119/2017) previsto per l’accesso ai servizi per l’infanzia dei minori provenienti dall’Ucraina, si sottolinea che il Ministero della Salute con nota prot. n. 211176 del 16 giugno 2022, ha rappresentato l’eccezionalità del fenomeno migratorio, a seguito del conflitto in Ucraina, e la difficoltà di acquisire la documentazione relativa allo stato vaccinale del minore accolto. Ciò rende, in questa fase, la normativa suindicata non applicabile nella sua integrità. In particolare, Il Ministero indica:

  • Ferme restando le procedure volte ad accertare lo stato vaccinale e il completamento delle vaccinazioni mancanti, la mancata vaccinazione del minore non può, al momento, considerarsi come “una condizione di inadempienza a carico dei genitori o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale”.
  • Non può “essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l’infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della predetta ASL.
  • Il minore […] debba essere ammesso a scuola o al servizio educativo per l’infanzia una volta avviati i primi cicli vaccinali, ferma restando l’esigenza di verificare l’effettuazione delle vaccinazioni nel rispetto delle tempistiche per le successive somministrazioni. 
  • Attesa l’impossibilità oggettiva di adempiere all’obbligo vaccinale nel rispetto delle tempistiche ordinarie, non potranno essere addebitati ai genitori dei bambini provenienti dall’Ucraina eventuali ritardi o omissione né potranno derivare da tale eccezionale condizione conseguenze in ordine alla frequenza delle attività scolastiche o educative.

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