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Controllo del super green pass sul personale assente: l’ANP dice no

Con la nota n. 1927 del 17 dicembre 2021, a firma del Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Stefano Versari, sono stati forniti pareri in merito a due questioni controverse poste dall’entrata in vigore del Decreto Legge 172/2021:

1) il controllo dell’adempimento dell’obbligo di vaccinazione sui dipendenti assenti dal servizio;

2) l’adibizione “a mansioni anche diverse” del personale esente dall’obbligo di vaccinazione.

Con un post pubblicato sul proprio sito internet, l’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte professionalità della scuola), la principale organizzazione di rappresentanza dei Dirigenti Scolastici, pur apprezzando il tentativo da parte del Ministero di supportare le scuole nell’applicazione delle nuove misure previste dalla norma, ha manifestato le proprie perplessità in merito alle interpretazioni ministeriali. L’ANP resta convinta della validità delle proprie interpretazioni, anche se in contrasto con i pareri ministeriali.

PERSONALE SOGGETTO ALL’OBBLIGO VACCINALE

In merito alla prima questione, secondo il Ministero “a partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.

Ad avviso dell’ANP, la norma vincola il controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale al personale che svolge la prestazione lavorativa (art. 4-ter c. 2 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 7”).

Di conseguenza, l’ANP ritiene che sia in contrasto con la disposizione legislativa l’estensione del controllo sul personale “assente dal servizio per legittimi motivi .

In tal senso, peraltro, si esprime con estrema precisione l’allegato tecnico G al DPCM 17 dicembre 2021, reperibile all’indirizzo www.salute.gov.it

I punti 4 e 5 del paragrafo 2.2 di detto allegato, infatti, riportano testualmente:

  1. Una volta selezionato il codice meccanografico della scuola il SIDI restituisce l’elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio; si precisa che si tratta del personale in servizio esclusivamente nell’istituzione scolastica che il dirigente ha indicato al punto 3; l’individuazione del personale in servizio nel giorno in cui il dirigente scolastico attiva la funzione, è eseguito attraverso una interrogazione dei dati presenti nella banca dati del fascicolo del personale del sistema informativo dell’istruzione.
  2. Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green pass in corso di validità. In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.).

A prescindere dal chiaro disposto dell’allegato tecnico, l’interpretazione dell’ANP deriva anche dal seguente ragionamento: il controllo sui dipendenti, in generale, oltre che attraverso la piattaforma integrata a SIDI, può essere effettuato anche con la APP Verifica C19 e i due sistemi hanno pari valore legale.

Il controllo tramite APP, però, presuppone lapalissianamente che il dipendente sia presente sul posto di lavoro a differenza di quello tramite SIDI e dunque la platea di dipendenti che possono essere assoggettati al controllo dipenderebbe dal sistema adottato, conclusione che ci sembra viziata da irragionevolezza oltre che da disparità di trattamento. Evidenziamo, al riguardo, che la piattaforma telematica non è disponibile in alcune aree geografiche (come la Valle d’Aosta e la Provincia di Trento, per rimanere nell’ambito dell’amministrazione scolastica) e che la disparità di trattamento del personale interessato è già operante sul territorio nazionale.

SOGGETTI ESENTI
In merito al secondo tema, quello relativo agli esenti, l’ANP apprezza l’impostazione del Ministero che, del resto, coincide con quella già formulata dall’ANP nel corso del webinar del 10 dicembre – e che in verità contrasta con le posizioni espresse, per lo più verbalmente, da alcuni USR – secondo la quale le previsioni normative (art. 4 cc. 2 e 7 del D.L. 44/2021) “non introducono l’obbligo tout court, quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte”.

In linea teorica l’ANP condivide anche che “nell’ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente”, ma si ritiene necessario evidenziare un aspetto non trascurabile: nessuna norma, ad oggi, garantisce copertura finanziaria per sostituire il personale che, esente dall’obbligo vaccinale, non possa essere adibito a mansioni previste nel proprio profilo professionale. Di contro, il comma 4 dell’art. 4-ter del D.L. 52/2021 prevede espressamente che il MEF proceda a variazioni di bilancio per la sostituzione del personale sospeso.

VEDI LA POSIZIONE DELL’ANP

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VEDI LA NOTA DEL MINISTERO

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