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Congedo parentale: i diritti del padre, 6 mesi elevabile a 7 nel caso in cui questo fruisca di almeno 3 mesi di congedo.

Con il termine “Congedo parentale” (ex astensione facoltativa dal lavoro) si intende il periodo di riposo legato alla nascita del figlio e previsto sia per la madre che per il padre.

L’art. 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs 151/2001 recentemente modificato dal D. Lgs 80/2015), prevede che per ogni bambino nei primi 12 anni di vita del bambino (o 12 anni dall’inserimento nel nucleo familiare nel caso di figli adottati o affidati purché il figlio non abbia raggiunto la maggiore età) ciascun genitore ha il diritto di assentarsi dal lavoro.

 

A CHI SPETTA E PER QUANTO TEMPO
Il congedo parentale spetta:

  • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.  
  • Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (anche contestualmente al congedo di maternità della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.
  • Qualora vi sia un solo genitore (a seguito di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da un provvedimento formale), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
  • Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. nel caso di madre casalinga o di padre disoccupato).  

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora però il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (es. padre 5 mesi e madre 6 mesi).

DIRITTI DEL PADRE
Come anticipo, la durata massima del congedo del padre è di 6 mesi, elevabile a 7 qualora il medesimo fruisca di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi di congedo parentale (nella fattispecie appena delineata, il limite complessivo familiare è di conseguenza elevato a 11mesi:7mesi per il padre e 4 per la madre).

Inoltre, il congedo potrà essere fruito dal padre già a decorrere dal giorno successivo al parto (a differenza della madre che ne può fruire solo al termine del congedo di maternità) ovvero nello stesso periodo in cui la madre del bambino usufruisce del congedo di maternità post-parto entro il 12° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, del 12° compleanno).

Se la madre utilizza i riposi orari per allattamento il padre può fruire del normale congedo parentale per lo stesso figlio (mentre il normale utilizzo da parte della madre del congedo parentale preclude al padre l’utilizzo dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 del D.lgs 151/2001).

Inoltre, il padre ha diritto a fruire del congedo parentale anche in coincidenza con il periodo del congedo per malattia del bambino eventualmente fruito dalla madre (anche se si tratta dello stesso figlio) o di altro permesso, congedo o aspettativa utilizzato dalla madre del bambino.

Il congedo spetta anche se la madre del bambino non lavora (es. casalinga).

CALCOLO DEI GIORNI DI CONGEDO PARENTALE

Il criterio di calcolo dei giorni di congedo parentale è contenuto nella circolare INPS n.134382/17/1982 che rimane ancora il punto di riferimento della materia.

Qualora la durata del periodo di astensione sia esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso devono essere computati ai fini del periodo massimo di sei mesi uno o più mesi interi;

Qualora, invece, i periodi di godimento dell’assenza siano di durata inferiore o superiore al mese, si procede come segue: 

  1. Per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate da assenza di ciascun periodo  fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente ad eventuali ulteriori periodi;
  2. Per i periodi di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando  come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio di cui alla precedente lettera A.

Esempio:

  • Calcolo relativo al punto a: congedo dal 1 marzo al 30 luglio = 4 mesi; congedo dal 18 novembre al 17 dicembre = 1 mese. Il totale è di 5 mesi.
  • Calcolo relativo al punto b: dal 12 al 28 aprile = O mesi e 17 giorni; dal 10 maggio al 31 agosto = 3 mesi e 22 giorni; dal 9 ottobre all’8 novembre = mesi 1 e 00 giorni. Il totale è 4mesi e 39 giorni.

PER UN APPROFONDIMENTO SUL TEMA DEL CONGEDO PARENTALE SI VEDA ANCHE QUESTO ARTICOLO

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