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Congedo parentale dopo il congedo di maternità: non è necessaria l’effettiva ripresa del servizio

CONGEDO DI MATERNITÀ
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.

A norma dell’art. 16 del D. lgs 26 marzo 2001, n. 151 è vietato adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e qualora il parto avvenga oltre tale data, è vietato adibire le donne al lavoro fino alla data effettiva del parto. È vietato anche adibire le donne al lavoro nei 3 mesi successivi al parto.

CONGEDO PARENTALE
Altra cosa è il congedo parentale (ex astensione facoltativa). Si tratta di un istituto disciplinato in generale dal Testo Unico n. 151/2001 per tutti i lavoratori dipendenti e, in particolare, dal CCNL 2007 per quanto riguarda il personale scolastico.

Il lavoratore che intende usufruirne, deve presentare all’ufficio di appartenenza la domanda di congedo, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato il rispetto del termine di preavviso 15 giorni (anche se il D. Lgs. n. 80/2015 ha ridotto il termine di preavviso per tutti i lavoratori portandolo ad almeno 5 giorni, sul punto vi sono ancora interpretazioni differenti da parte delle scuole). Tale termine trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo parentale.

Come tutti i benefici previsti dalle norme o dalle disposizioni contrattuali a domanda, il dipendente per poterne usufruire, deve aver prima perfezionato il rapporto di lavoro mediante la presa di servizio.

CONGEDO PARENTALE DOPO IL CONGEDO DI MATERNITÀ
Nel caso di fruizione del congedo parentale da parte della madre, questa potrà fruirne al periodo di astensione obbligatoria e fino al 12esimo anno di età (per quanto riguarda la retribuzione si rimanda a questo articolo).

Nel caso del padre, invece, il congedo potrà essere fruito dal padre già a decorrere dal giorno successivo al parto ovvero nello stesso periodo in cui la madre del bambino usufruisce del congedo di maternità post-parto entro il 12° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, del 12° compleanno).

NON É NECESSARIA LA RIPRESA DEL SERVIZIO
Tra il periodo di astensione obbligatoria per maternità e il periodo di congedo parentale non è necessaria l’effettiva ripresa del servizio fermo restando il rispetto del termine di preavviso di 5/15 giorni richiesto dalle scuole.

Al riguardo, la Circolare INPS n. 8 del 17/1/2003 al punto n. 11 afferma:

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anche senza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale)…”.

VEDI CIRCOLARE INPS

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