Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), nella seduta tenutasi online il 13 aprile 2022, ha emanato il parere in merito allo schema di Decreto Ministeriale relativo al concorso straordinario per docenti della secondaria.
La bozza di decreto ministeriale prevede che il nuovo concorso straordinario della scuola secondaria che si svolgerà entro il 15 giugno 2022.
SU QUALI POSTI?
In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso e salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 (concorsi ordinari).
Si parla di circa 14.000 posti complessivi.
A CHI É RISERVATA LA PROCEDURA
La procedura è riservata ai docenti non ricompresi nelle assunzioni da GPS I fascia, che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
In particolare è necessario:
- essere in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure abilitazione specifica;
- non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del comma 4 art. 59 DL 73/2021;
- avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando il possesso di almeno un’annualità di servizio specifico.
- avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
IL PARERE DEL CSPI
In premessa, dopo aver sottolineato l’importanza del reclutamento e della formazione iniziale del personale docente ai fini di un pieno esercizio del diritto allo studio, il CSPI sottolinea come ancora una volta si è costretti a ricorrere, con la definizione di un decreto ministeriale, ad una procedura straordinaria e riservata che affianca un concorso ordinario di più complessa selezione, per consentire la stabilizzazione dei docenti precari che da anni lavorano nella scuola statale.
Tuttavia è necessario considerare che l’elevato numero di contratti a tempo determinato, su cui si è già espressa negativamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, determina come effetto un alternarsi di insegnanti che cambiano ogni anno e che spesso assumono servizio a lezioni avviate, creando discontinuità e disservizi. La stabilizzazione dei docenti, che al momento occupano i posti vacanti su cui si prevede di effettuare le assunzioni, è utile soprattutto al fine di dare un’efficace risposta ai disagi delle scuole e degli alunni.
Il CSPI ritiene perciò “ineludibile una organica revisione del reclutamento e della formazione iniziale e in servizio” auspicando a tal fine “la predisposizione di percorsi, uniformi per tutti gli ordini e gradi di scuola, orientati alla definizione didattico-pedagogica della funzione docente”.
In particolare, come premessa ad alcune osservazioni nel merito del testo in esame, il CSPI richiama la necessità di definire “attività formative non più frammentarie e disorganiche rispetto ad una coerente e strutturata sistematizzazione metodologica, funzionale alla definizione del profilo docente”. Ai fini della definizione della procedura individuata dal decreto in esame, il CSPI propone, intanto, un percorso formativo universitario articolato in otto CFU da sei ore per un totale di quarantotto ore di impegno complessivo.
Le competenze acquisite sono verificate mediante prove di accertamento corrispondenti a ognuna delle diverse attività formative sui contenuti del corso. L’esame finale previsto dalla legge viene assolto mediante una prova di accertamento del tirocinio formativo indiretto, avente come oggetto la dimensione riflessiva sulle pratiche di insegnamento.
Con riferimento ad alcune “criticità relative alla coerenza con i precedenti concorsi straordinari e anche con quelli ordinari, attualmente in fase di svolgimento”, si propone di “definire a livello nazionale i quadri di riferimento per la predisposizione della prova disciplinare e le relative griglie di valutazione (per la valutazione della prova orale), al fine di rendere uniforme la gestione complessiva della procedura”.
Inoltre, al fine di ottimizzare risorse e tempistiche, il CSPI propone di prevedere una procedura che consenta, nel rispetto del contingente, le operazioni di surroga, a seguito di eventuali rinunce
nell’anno di riferimento.
Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato.
Il CSPI propone di:
- prevedere che in ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’art. 10, salvo eventuali surroghe a seguito di rinunce (lo schema di decreto non prevede l’integrazione delle graduatorie nel caso di rinunce).
- prevedere che «Il percorso, attivato dalle università, consista in 48 ore di attività formative e attività di tirocinio formativo indiretto per un totale di otto crediti formativi universitari (CFU), conseguiti a (in luogo delle 40 ore previste dallo schema di decreto).
- prevedere che il CSPI propone che l’esame finale previsto dalla legge consista in una prova di accertamento del tirocinio formativo indiretto, avente come oggetto la dimensione riflessiva sulle pratiche di insegnamento.
VEDI IL PARERE
PER UN APPROFONDIMENTO SUL CONCORSO SI VEDA QUI