Prenderà avvio Giovedì 12 Maggio la contrattazione fra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione per la stipula del nuovo contratto triennale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. L’attuale contratto (CCNI 2019-2022), valido per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, è infatti scaduto.
Sono tanti i nodi da sciogliere.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI
In primo luogo vi è la questione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per coloro che sono soggetti al vincolo triennale. Sul punto è intervenuto il comma 3-sexies dell’art. 19 del Decreto Sostegni BIS con il quale è stata modificata la disciplina relativa al vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova per almeno altri due anni scolastici.
Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.”.
Con la norma approvata si prevede che il docente ancora soggetto al vincolo triennale:
- può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza;
- può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Non è stato invece approvato nei giorni scorsi l’emendamento a prima firma Sen. Pittoni che mirava a consentire l’assegnazione provvisoria anche in altra provincia. La possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale rappresenta una delle principali richieste dei sindacati. Tuttavia, in mancanza di una norma che consenta anche l’assegnazione provvisoria interprovinciale, sembra improbabile che il nuovo contratto possa prevederla.
DOCENTI ASSUNTI DA GPS I FASCIA
Un altro nodo da sciogliere è quello dei docenti assunti da GPS I fascia in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 (procedura straordinaria di assunzioni).
I docenti in questione hanno stipulato quest’anno un contratto a tempo determinato che, solo dopo il superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare conclusiva, si tramuterà in un contratto a tempo indeterminato ancorché con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021.
Per questa ragione non hanno potuto presentare quest’anno domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico.
Le operazioni di mobilità, comprese quelle di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) sono infatti riservate ai soli docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Di conseguenza tali docenti dovranno rimanere nell’anno scolastico 2022\2023 nella stessa scuola di immissione in ruolo salvo poi poter presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo (il 2023/2024), cioè durante il loro primo anno di servizio a tempo indeterminato.
In sede di contrattazione si potrebbe però prevedere che, in deroga alle normali regole, anche i docenti in questione possano presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023. Si tratta di una delle richieste sindacali fatta propria anche dal gruppo SBC (Scuola Bene Comune).
Del resto, come si sottolinea nel gruppo, non sarebbe una novità in quanto già ai docenti assunti dalle GMRE (Graduatorie di merito regionali) nell’anno scolastico 2018/2019, inizialmente con contratto a tempo determinato, era stato concessa la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria (in forma cartacea).