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Abilitazioni/Specializzazioni estere: 11.000 domande in attesa di cui l’85% relative al sostegno. Sarà attivata una nuova struttura per l’esame delle domande.

Si è appena concluso l’incontro tra i rappresentati del Ministero dell’Istruzione e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentativi per discutere della questione relativa alla possibilità, da parte degli abilitati/specializzati esteri in attesa di riconoscimento, di poter concorrere al conferimento delle supplenze.

Com’è noto l’attuale OM 112/2022, che disciplina il conferimento delle supplenze per il biennio 2022/2024, non consente a chi è inserito con riserva (in attesa del riconoscimento del titolo estero in Italia) di concorrere al conferimento delle supplenze.

Secondo quanto si apprende dal Ministero sarebbero oltre 11 mila le domande di riconoscimento inserite in attesa di essere lavorate, delle quali circa l’85% relative ai titoli di specializzazione sul sostegno. 

Sul punto ricordiamo che che il Consiglio di Stato con la sentenza 22/2022 pone in carico all’Amministrazione l’obbligo di verificare caso per caso le istanze di riconoscimento dei titoli, accertando i livelli di competenza, conoscenza e capacità acquisiti, nonché l’equivalenza in termini di durata complessiva, livello e qualità della formazione rispetto agli analoghi percorsi formativi nazionali, prevedendo se necessario opportune e proporzionate misure compensative. 

Il competente Ministero italiano deve, dunque, in concreto valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano, e all’esito dell’istruttoria può disporre:

  1. il riconoscimento alle condizioni di cui all’art. 21 del d. lgs. 206 del 2007;
  2. misure compensative (il tirocinio triennale o l’esame) di cui al successivo art. 22 del d. lgs. n. 206 del 2007. 

come ha sottolineato la nota della Commissione europea del 29 marzo 2019 (doc. 14 fasc. parte ricorrente in primo grado), non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero. Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative.

LA NUOVA ORDINANZA E LA NUOVA STRUTTURA SPECIALIZZATA
Nel corso dell’incontro l’Amministrazione ha proposto la modifica dell’art. 7, comma 4 lettera dell’OM 112 allo scopo di consentire, nelle more dell’espletamento delle procedure di riconoscimento del titolo estero, la possibilità di essere individuati quali destinatari della stipula di contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa a seguito di diniego di riconoscimento.

A fronte della richiesta dei sindacati di attivare la procedura di confronto, l’Amministrazione ha dichiarato la propria piena disponibilità a proseguire il confronto.

Allo stesso tempo l’Amministrazione avrebbe l’intenzione di implementare le procedure istruttorie finalizzate al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero prevedendo, per via legislativa, la costituzione di una nuova struttura specializzata che dovrebbe occuparsi di esaminare le tante domande di riconoscimento inserite in piattaforma.

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