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Mobility Manager nelle scuole: parere negativo del CSPI. Necessario un compenso aggiuntivo e auspicabile affidare il compito a una figura esterna [Parere]

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), ha previsto la figura del mobility manager.

L’art. 5 comma 6 della suddetta legge prevede infatti che:

al fine di assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente”.

Il mobility manager scolastico ha il compito di:

  • organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;
  • mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
  • coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
  • verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi;
  • garantire l’intermodalità e l’interscambio;
  • favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
  • segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.

La legge prevede espressamente che dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), durante la seduta del 23 novembre 2021, ha formulato il parere negativo sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante le Linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della figura del mobility manager scolastico.

In particolare, il CSPI:

  • rileva in premessa che troppo spesso l’individuazione di figure specifiche nelle scuole, come nel caso del Mobility Manager, in risposta alle “più diverse problematiche sociali e/o culturali che si sostanziano poi in interventi normativi”, produce il proliferare di ruoli come “mero e formale adempimento rischiando di vanificare una efficace cultura del risultato”.
  • prende atto del fatto che l’introduzione della figura del mobility manager, destinata prima alle imprese e successivamente alle pubbliche amministrazioni, comprende anche le istituzioni scolastiche; tale previsione appare realizzata in relazione al fatto che la scuola rientra nella pubblica amministrazione senza un effettivo riconoscimento delle sue specificità educative (legge 28 dicembre 2015, n. 221, ripresa dal decreto-legge 34/2020).
  • che questa figura, nata nel più ampio contesto del sistema dei trasporti per la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei percorsi casa-lavoro, intercetta una serie di progetti e soluzioni operative già esistenti, legate al consolidato e, spesso innovativo, rapporto tra istituzioni scolastiche ed Enti Locali. La realizzazione di tali pratiche valorizzerebbe di per sé l’autonomia progettuale e educativa delle scuole in relazione al tema, senza ricorrere all’introduzione di questa nuova figura.
  • ritiene indispensabile sottolineare la complessità del sistema scolastico e le conseguenti ricadute organizzative sulla mobilità a partire dal fatto che gli spostamenti riguardano interi nuclei familiari, con diverse istituzioni scolastiche interessate nel territorio, per più studenti di diversi ordini di scuola e diversi luoghi di lavoro per i familiari coinvolti, senza trascurare la difficoltà di organizzazione degli orari interni delle scuole secondarie, per la presenza di docenti in servizio su cattedre orarie esterne.
  • Alla complessità ordinaria caratteristica del sistema scolastico, deve essere aggiunto il problema del trasporto pubblico nell’attuale contesto pandemico: in precedenza gli enti locali, le scuole ed i gestori dei trasporti si integravano, con minori difficoltà, per far coincidere il più possibile gli orari di entrata/uscita; oggi, invece, anche ai fini della prevenzione del contagio, tale integrazione è diventata assai più complicata.
  • che il tema dei trasporti deve essere quindi affrontato prioritariamente in ambito territoriale con modalità centralizzata. Se per le scuole del primo ciclo esiste, in alcuni territori del paese, un trasporto dedicato garantito dall’ente comunale, per le scuole del secondo ciclo il personale tutto della scuola e gli studenti devono affidarsi al TPL (trasporto pubblico locale) che è un servizio a domanda contestuale senza garanzia di prenotazione. A tal proposito, non potendo essere garantito (per problemi economici) un “trasporto dedicato” per il secondo ciclo, si potrebbe pensare ad un trasporto con “posto dedicato”. Si dovrebbe cioè disporre di una accurata banca dati dei tragitti territoriali su gomma e su ferro garantiti dalle compagnie di trasporto ed implementare procedure informatizzate per garantire il soddisfacimento della domanda. È evidente che trattandosi di migliaia di report per provincia o città metropolitana che sia, la procedura deve essere assolutamente automatizzata senza continuare a gravare con continue richieste di report alle direzioni scolastiche, con ulteriore aggravio di inutile lavoro in quanto l’incrocio di migliaia di dati rende il problema non risolvibile se non con procedura automatizzata.
  • In considerazione del significativo carico di lavoro individuato dalla norma per la figura del mobility manager scolastico, il CSPI sollecita il superamento dei vincoli della legge 221/2015, con l’individuazione di un compenso specifico e aggiuntivo, a valere sulle risorse del bilancio del ministero dell’Istruzione, dal momento che l’art. 229, comma 4, del decreto-legge 34/2020 prevede che «le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  • In sintesi, i compiti e gli obiettivi previsti dalla norma per la figura del mobility manager non sono in generale compatibili con l’attribuzione dell’incarico ad un docente su base volontaria
    Sarebbero richieste, invece, competenze di analisi ed elaborazione di dati, di relazione interistituzionale, di uso di software specifici per l’analisi logistica, di conoscenze della normativa e dei contratti di settore ed altre competenze e conoscenze che per di più andrebbero verificate. 
    Il CSPI ritiene, pertanto, che sarebbe necessaria la previsione di una figura esterna (o interna, se disponibile, sul modello del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) che fornisca una specifica collaborazione a supporto della scuola, dotata delle suddette competenze, formata e adeguatamente retribuita.

Il CSPI ha espresso quindi all’unanimità parere negativo sul DM in discussione e sulle collegate Linee Guida.

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