martedì, Febbraio 11, 2025
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Vincolo triennale se soddisfatti su preferenza analitica: si applica anche a mobilità professionale e interprovinciale

In base a quanto stabilito dal CCNI mobilità, il docente che nelle operazioni di mobilità viene soddisfatto su preferenza puntuale (cioè sulla singola istituzione scolastica) è soggetto al vincolo di permanenza triennale in tale scuola, non potendo presentare domanda di mobilità prima che siano trascorsi tre anni. Tale vincolo, come vedremo di seguito, si estende anche alla mobilità professionale e alla mobilità interprovinciale.

DOCENTE CHE OTTIENE TITOLARITÀ SU SCUOLA AVENDO ESPRESSO RICHIESTA ANALITICA
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 che richiama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Ciò significa che, qualora la domanda di mobilità del docente sia stata soddisfatta in una delle preferenze analitiche espresse (una delle istituzioni scolastiche indicate), il docente non potrà presentare una nuova domanda di mobilità volontaria prima che siano trascorsi tre anni scolastici. 

VINCOLO ANCHE SULLA MOBILITÀ PROFESSIONALE
Come specificato dalla norma, il vincolo si applica sia qualora il docente abbia ottenuto la scuola richiesta a seguito di domanda di mobilità territoriale sia qualora l’abbia ottenuta a seguito di mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra).
Inoltre, il vincolo opera tanto per i movimenti territoriali che per quelli professionali. In altri termini, il docente trasferito su preferenza puntuale, per il triennio successivo non potrà presentare né domanda di mobilità territoriale né domanda di mobilità professionale, siano queste provinciali o interprovinciali.

MOBILITÀ PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE
Il suddetto vincolo si applica sia in ambito provinciale che in ambito interprovinciale. Il CCNI mobilità infatti non prevede alcuna distinzione limitandosi a prevedere che il docente soddisfatto su una delle scuole indicate, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

PRECEDENZE E VINCOLO TRIENNALE
Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

DOMANDA SODDISFATTA SU PREFERENZA SINTETICA
Il blocco triennale non si applica nel caso in cui la domanda di mobilità del docente sia stata soddisfatta in una delle preferenze sintetiche (provincia, comune, distretto). Infatti, ancorché anche in questo caso il docente otterrà in definitiva la titolarità su scuola (essendo stati aboliti gli ambiti), lo stesso non sarà soggetto al blocco triennale per la semplice ragione che non ha richiesto puntualmente la scuola in questione, ma ha espresso una preferenza di comune\distretto\provincia. Ad esempio, il docente richiede il distretto n. 12, viene soddisfatto in una scuola del distretto e negli anni successivi non sarà soggetto al relativo blocco. 

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