Il nuovo CCNL 2016\2018 comparto scuola stabilisce che sarà oggetto di contrattazione collettiva a livello nazionale la definizione delle procedure e dei criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge. Non si tratta propriamente di una novità dal momento che le regole della mobilità sono annualmente oggetto di contrattazione sindacale.
VINCOLO TRIENNALE NEL CASO DI DOMANDA SODDISFATTA SU PREFERENZA ANALITICA
Nel contratto è però presente una novità importante. Viene infatti specificato che, al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente.
Ciò significa che, qualora la domanda di mobilità del docente sia stata soddisfatta in una delle preferenze analitiche espresse (una delle istituzioni scolastiche indicate), il docente non potrà presentare una nuova domanda di mobilità volontaria prima che siano trascorsi tre anni scolastici.
Viceversa, nel caso in cui sia stata soddisfatta una preferenza sintetica (province o distretti), il docente potrà liberamente presentare domanda di mobilità volontaria anche il successivo anno.