È stato convertito in legge, 21 giugno 2023 n. 74, il testo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”( c.d. Decreto PA).
Una delle novità più rilevanti riguarda l’applicazione del c.d. “vincolo triennale” per i neoassunti previsto dal decreto Legge n. 36 a partire dalle immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23. Il Decreto PA ha apprevisto che tale vincolo, inizialmente previsto a partire dal 2022/2023, si applichi decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.
Il docente É tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova
Il vincolo in questione riguarda sia la possibilità di presentare domanda di trasferimento sia la possibilità di presentare domanda di mobilità professionale. Infatti, la norma fa riferimento alla permanenza nella medesima istituzione scolastica e nella stessa classe di concorso e tipologia di posto.
DEROGHE AL VINCOLO
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di:
- sovrannumero o esubero cioè nel caso in cui il docente venga individuato come perdente posto nell’istituzione scolastica a causa di una contrazione dei posti. In questo caso, infatti, il docente verrà riammesso alla possibilità di presentare domanda (condizionata o meno) entro 5 giorni dalla comunicazione della sovrannumerarietà.
- applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
IL RINVIO DEL VINCOLO TRIENNALE
Il Decreto PA ha però previsto che detto vincolo si applicherà a tutte le immissioni in ruolo a qualunque titolo effettuate a partire dal 2023/2024, rinviando di fatto di un anno la sua applicazione.
Pertanto
- Tutti i neoimmessi in ruolo nel a.s. 2022/2023 (o precedenti) non sono soggetti ad alcun vincolo in quanto il vincolo si applica solo alle immissioni in ruolo previste con decorrenza dal 2023/2024. Hanno infatti già avuto la possibilità di presentare, sebbene inizialmente con riserva, la domanda di mobilità e possono in questi giorni presentare anche domanda di assegnazione provvisoria\utilizzazione. Potranno altresì presentarla anche negli anni successivi salvo gli eventuali vincoli derivanti dall’accoglimento della domanda di mobilità.
- Parimenti, nessun vincolo sussiste nemmeno con riferimento alle operazioni di “mobilità annuale” (assegnazione provvisoria ed utilizzazioni) e alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato ex art. 36 CCNL.
- Coloro che nell’a.s. 2022/2023 sono stati assunti da GPS I fascia con contratto a tempo determinato e che con la conferma in ruolo otterranno la retrodatazione giuridica della nomina, non saranno soggetti al vincolo in quanto fa fede la data di decorrenza giuridica della nomina (2022/2023 in questo caso).
Attenzione: coloro che invece saranno assunti da GPS I fascia a partire dal 2023/2024 saranno soggetti a un nuovo vincolo triennale sulla mobilità più stringente, fatte salvo situazioni di soprannumero o esubero (non è prevista la deroga per la legge 104/92).
In particolare, per le assunzioni da GPS I fascia dall’a.s. 2023/2024:
- Vengono richiesti 3 anni di servizio effettivo.
- Viene esplicitamente esclusa la possibilità di presentare, non solo domanda di trasferimento, ma anche di assegnazione provvisoria e di utilizzazione nonché di accettare incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL.
- Si prevede unicamente la deroga nel caso di situazioni sopravvenute di esubero (ma non anche nel caso di docenti che beneficiano della Legge 104/1992).
Per un approfondimento sul vincolo da GPS I fascia (dall’anno accaademico 2023/2024) si veda questo articolo.