fbpx
domenica, Gennaio 26, 2025
HomeMobilitàVincolo triennale sui trasferimenti per i neoimmessi in ruolo: cosa cambia con...

Vincolo triennale sui trasferimenti per i neoimmessi in ruolo: cosa cambia con il nuovo contratto della mobilità

L’art. 1 comma 17 novies del Decreto 126/2019 convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159  ha introdotto il c.d. vincolo quinquennale (poi ridotto a tre anni dal Decreto Sostegni BIS): 

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”. 

In base a tale norma, tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni (ridotti recentemente a 3 dal Decreto Sostegni BIS) scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.

Il vincolo quindi non si applica:

  • Situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.
  • Al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
  • Al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Si valuti dunque se richiamare tale disposizione.

LE NOVITÁ PREVISTE NEL NUOVO CCNI MOBILITÁ

Il nuovo CCNI Mobilità sottoscritto nella giornata di oggi (per la verità solo dalla CISL Scuola), prevede delle novità in merito all’applicazione del vincolo in oggetto.

Nel contratto si prevede che:

  • Al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. Nel caso in cui il docente venga soddisfatto su una delle preferenze espresse, il vincolo triennale decorrerà dalla data in cui viene acquisita la nuova titolarità (a.s. 2022/23).
  • La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.
  • La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24.
    Tuttavia possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021.
  • Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza (in tal caso il vincolo triennale decorre dalla data di immissione in ruolo).
  • Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.
  • I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

Il vincolo triennale in questo modo opererà non sulla prima sede in cui il docente viene immesso in ruolo ma sulla sede in cui il docente otterrà la titolarità in seguito alla domanda di mobilità presentata durante il primo anno.

La domanda di mobilità sarà volontaria per cui il docente potrà anche decidere di non presentarla, divenendo soggetto al vincolo triennale sulla scuola di immissione in ruolo. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria, verrà attribuita la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo e di conseguenza sarà soggetto al vincolo triennale su tale sede. In questo caso il vincolo triennale decorre dalla data di immissione in ruolo.

D’altro canto, qualora il docente presenti domanda di mobilità e questa venga soddisfatta, sarà soggetto al vincolo triennale sulla sede ottenuta, decorrente dal nuovo anno scolastico.

VEDI IL CCNI MOBILITÁ

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI